Cassazione Penale, Sentenza n. 25538/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito 126 giorni di arresti domiciliari in un procedimento per cessione di sostanze stupefacenti. Nel processo di merito egli era stato poi assolto con formula piena. La Corte d'appello aveva però negato l'indennizzo ritenendo sussistente una condizione ostativa, ossia che la detenzione fosse stata causata da dolo o colpa grave dell'istante, valorizzando: dichiarazioni investigative di un coindagato poi ritrattate; intercettazioni ritenute allusive a un contesto di spaccio; dichiarazioni spontanee di altro coindagato. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice della riparazione non poteva attribuire rilievo a fatti esclusi o non provati dal giudice della cognizione, né sovvertire la valutazione già espressa sulle intercettazioni; inoltre ha contestato l'uso delle dichiarazioni dell'altro coindagato, ritenute non riferibili alla sua posizione e comunque non idonee a dimostrare una condotta dolosa o gravemente colposa causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo esame della domanda di riparazione, da svolgersi verificando in modo specifico se esistano davvero condotte ostative al riconoscimento dell'indennizzo, nel rispetto dei limiti derivanti dalla sentenza assolutoria e con adeguata motivazione sulla rilevanza delle dichiarazioni ritrattate, delle intercettazioni e delle dichiarazioni del coindagato. Ha demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il diritto all'indennizzo è escluso se l'istante ha dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
reato originariamente contestato nel procedimento a carico dell'istante, relativo alla cessione di sostanze stupefacenti.
art. 197-bis c.p.p.
richiamato per la posizione del coimputato sentito nel dibattimento, poi divenuto fonte dichiarativa nel giudizio di merito.
art. 350, comma 7, c.p.p.
richiamato per evidenziare l'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese in indagine da un coindagato, pur restando valutabili nel procedimento di riparazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve compiere una valutazione autonoma e ex ante sulla sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, distinguendo il piano dell'indennizzo da quello della responsabilità penale.
- La sentenza assolutoria costituisce un necessario punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico dei fatti: non possono essere valorizzate, per negare l'indennizzo, condotte o circostanze che il giudice della cognizione abbia escluso o non ritenuto provate oltre ogni ragionevole dubbio.
- Le dichiarazioni rese in indagini da soggetti poi ritrattanti possono essere utilizzate nel giudizio riparatorio solo se il giudice ne vaglia specificamente la genuinità, l'attendibilità e le ragioni della ritrattazione, senza limitarsi a recepirle in modo apodittico.
- Per negare la riparazione non è sufficiente richiamare elementi indiziari astrattamente compatibili con il contesto dell'accusa: occorre spiegare in che modo la condotta dell'istante abbia effettivamente contribuito a ingenerare la falsa apparenza della sua responsabilità e quindi la misura cautelare.
- Nel procedimento di riparazione sono valutabili anche elementi non utilizzabili nella fase dibattimentale, purché non siano affetti da inutilizzabilità patologica o vietati in termini generali; resta però fermo il divieto di fondare il rigetto su fatti fattualmente esclusi dal giudice di merito.
- La motivazione sul rigetto della riparazione deve dare conto sia dell'addebitabilità all'interessato della condotta ostativa sia del nesso tra tale condotta e l'adozione della misura cautelare.
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