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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34175/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il condannato ha impugnato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia del 13 febbraio 2026, che aveva rigettato l’opposizione contro il precedente provvedimento del 21 agosto 2025, di diniego della remissione del debito. La controversia residua riguardava il debito relativo all’esecuzione della sentenza del GIP del Tribunale di Venezia del 27 marzo 2009. Il diniego era stato fondato sulla valutazione negativa della condotta carceraria, in particolare per un illecito disciplinare commesso il 2 luglio 2012, sanzionato con dieci giorni di esclusione dalle attività in comune. Il ricorrente non contestava la sussistenza né la rilevanza dell’illecito disciplinare, ma censurava l’indebita valorizzazione del comportamento tenuto dopo la rimessione in libertà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudizio negativo sulla condotta carceraria si fondava sull’illecito disciplinare commesso durante la detenzione; il comportamento successivo alla liberazione era stato considerato soltanto come elemento confermativo, non decisivo. La Corte ha richiamato il principio per cui anche un solo illecito disciplinare può giustificare una valutazione negativa, purché sia comparato con le sue caratteristiche, il tempo e le modalità e con la condotta complessiva del condannato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, non è richiesta la positiva partecipazione del condannato all’opera rieducativa; occorre verificare che durante la detenzione abbia mantenuto una condotta regolare.
  • La commissione anche di un solo illecito disciplinare può escludere una valutazione positiva della condotta carceraria, previa comparazione delle caratteristiche, del tempo e delle modalità dell’illecito con la condotta complessiva del condannato.
  • Il comportamento tenuto dopo la liberazione può essere considerato elemento confermativo della valutazione sulla condotta carceraria, ma non va presentato come decisivo quando la ratio del diniego risiede nell’illecito disciplinare commesso durante la detenzione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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