Sentenza n. 1114/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024, punto 22, e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero professionale prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare attuativa con sei motivi. Ha dedotto, in primo luogo, contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero professionale impedisse la programmazione dell'attività e il rispetto del budget annuale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, sostenendo che il meccanismo contestato imponesse di erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati, soprattutto nella parte finale dell'anno. In terzo luogo, ha invocato la violazione dell'art. 23 Cost., assumendo che l'obbligo di prestazione gratuita fosse imposto in assenza di una base legislativa. In quarto luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, prospettando un contenuto sostanzialmente espropriativo della misura e la lesione del diritto al credito derivante dall'attività sanitaria. In quinto luogo, ha lamentato la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto una misura analoga soltanto per gli erogatori pubblici. In sesto luogo, ha dedotto carenza di presupposto e sviamento, sostenendo che il Piano regionale richiamato dalla delibera, relativo al triennio 2019-2021, avesse esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l'interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire quando questa dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando occorra verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa programmati; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009
Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla programmazione e ai limiti dell'attività sanitaria accreditata; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'imposizione di prestazioni gratuite richiedesse una base legislativa; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dalla ricorrente per prospettare la lesione del diritto al credito derivante dall'erogazione delle prestazioni; la censura non è stata esaminata.
art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024
Richiamato nel contesto processuale quale normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; tale sopravvenienza ha contribuito al venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Quando il ricorso è fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione e la parte ricorrente dichiara in udienza il venir meno di tale interesse, il giudizio deve essere definito in rito senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenienza normativa che renda non più attuale o concretamente lesiva la disciplina impugnata può determinare, unitamente alla dichiarazione della parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →