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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16025/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta violazione di legge dovuta alla mancata motivazione della Corte di appello in ordine alla richiesta di "restituzione in termine" formulata dal nuovo difensore di fiducia. Il nuovo difensore aveva ricevuto il mandato in prossimità dell'udienza e, lo stesso giorno, depositato conclusioni scritte con istanza principale di restituzione del termine per poter depositare nuovi motivi di appello e chiedere la trattazione orale, diritti che non erano stati esercitati dal difensore d'ufficio. Si contestava che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi su tale istanza, in violazione dell'art. 175 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Pur rilevando che la Corte di appello non aveva espresso una risposta espressa alla richiesta di restituzione in termine, la Cassazione ha ritenuto che, decidendo nel merito, la Corte territoriale abbia implicitamente rigettato l'istanza che, a suo giudizio, era priva di fondamento. Si è ritenuto che la nomina tardiva di un difensore di fiducia non costituisse evento di caso fortuito o forza maggiore tale da giustificare la restituzione in termini, posto che il difensore d'ufficio avrebbe potuto presentare nuovi motivi o chiedere trattazione orale e che il ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio concreto nell'esercizio della difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a titolo di ammenda alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma disciplina le conclusioni scritte e le relative richieste. Nel caso di specie la Corte non ha risposto espressamente alla richiesta di restituzione nel termine ma la Cassazione ha ritenuto che, anche se omessa la pronuncia formale, la richiesta fosse manifestamente infondata e quindi ininfluente ai fini della decisione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. con modificazioni nella legge 18/12/2020 n.176)

    Norma richiamata per giustificare la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti; applicata secondo la normativa di conversione e modifiche successive richiamate nella sentenza.

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10/10/2022 n.150

    Richiamata nel contesto della disciplina transitoria e dell'applicabilità delle norme che regolano la trattazione scritta in Cassazione; la sentenza richiama le modifiche legislative intervenute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 97 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 4) e art. 102 cod. proc. pen.

    Gli articoli riguardano la nomina e i compiti del difensore d'ufficio e la sostituzione del difensore. La Corte osserva che la presenza o la nomina tardiva di un difensore di fiducia non esonera dall'obbligo di tutela del diritto di difesa, poiché il difensore d'ufficio avrebbe potuto tempestivamente depositare motivi nuovi o chiedere la trattazione orale; pertanto non sussiste caso fortuito che giustifichi la restituzione in termini.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia espressa di un giudice di secondo grado su un'istanza processuale non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se la censura, valutata nel merito, risulta manifestamente infondata o inidonea a incidere sull'esito del giudizio.
  • La restituzione in termine (restitutio in integrum processuale) è concessa solo in presenza di un evento di forza maggiore o caso fortuito che impedisca l'adempimento dei termini; la mera nomina tardiva di un difensore di fiducia, soprattutto se intervenuta in prossimità dell'udienza e dopo la rinuncia del precedente difensore, non costituisce di per sé tale evento.
  • La parte che chiede la restituzione in termine deve dimostrare il pregiudizio concreto subito e l'impossibilità oggettiva di esercitare i mezzi di impugnazione nei termini, non può limitarsi ad affermare una difficoltà organizzativa o temporale.
  • La tutela del diritto di difesa può essere preservata anche tramite il difensore d'ufficio: quando è presente un difensore d'ufficio, questi è tenuto a esercitare i rimedi processuali necessari; la scelta tardiva di un difensore di fiducia non scarica questo onere e non giustifica automaticamente la riapertura dei termini.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono determinare condanne alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, anche sanzioni pecuniarie (ammende) a carico del ricorrente.

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