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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25915/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 5.3.2024 con cui il Tribunale di Perugia ha rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del 20.10.2023. Il ricorrente, con atto del difensore, deduce un unico motivo per violazione degli artt. 606 n.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e per carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In particolare si censura che il giudice si sarebbe basato unicamente sull'appartenenza del prevenuto all'associazione ex art. 74 d.p.r. 309/1990 senza tener conto della distanza temporale dai fatti (circa due anni), del ruolo meramente esecutivo del ricorrente, della costituzione di legami familiari e di attività lavorativa in Albania, nonché del fatto che il rientro in Albania sarebbe avvenuto per regole associative e non volontariamente, rendendo la valutazione del pericolo di fuga contraddittoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che ha fondato la misura cautelare sulla "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (pericolosità dell'indagato e adeguatezza della misura intramuraria) non superata da elementi contrari. Si è posto rilievo al fatto che il ricorrente, fuggito in Albania nel 2022, è stato arrestato in Albania ed è in corso procedura estradizionale, circostanza che conferma il concreto e attuale pericolo di recidiva e il rischio di elusione dell'azione penale. Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Ricondotto all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; l'appartenenza al sodalizio è stata utilizzata come elemento a fondamento della misura cautelare.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Riferimento ai delitti di cui all'art. 73 (illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti) come reati contestati all'indagato.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Richiamata la "doppia presunzione" di pericolosità e adeguatezza della misura cautelare intramuraria per taluni reati; la Corte ha ritenuto che detta presunzione non risultasse superata da elementi positivi contrari.

  • Codice di procedura penale, art. 606 n.1 lett. b) ed e)

    Norme che regolano i motivi di ricorso (censure per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); il ricorrente aveva invocato queste lettere ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e infondato.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. b)

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione del provvedimento cautelare; il ricorrente ha contestato la motivazione per carenza o illogicità, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria nella declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Dispositivo formale per gli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti.

  • Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Citata quanto alla non sussistenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non applicabili ragioni di esonero al ricorrente.

Massime di principio

  • La "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può giustificare la custodia cautelare quando ricorrono reati gravi e indizi significativi; per superarla servono elementi positivi e specifici contrari alla pericolosità o all'inadeguatezza della misura.
  • La mera distanza temporale dai fatti o il ruolo "meramente esecutivo" non sono automaticamente sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione o di fuga se sussistono elementi concreti (es. organizzazione di rotazione di corrieri/venditori, arresti all'estero, procedura estradizionale in corso).
  • Il ritorno nel paese d'origine e l'esistenza di legami familiari o attività lavorativa non escludono il rischio di fuga quando vi sono elementi che indicano l'uso di quel paese per eludere l'azione penale o quando il soggetto è già stato arrestato all'estero e pende procedura estradizionale.
  • Nelle impugnazioni di misure cautelari il sindacato giudiziario si concentra sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e sulla correttezza della motivazione; censure generiche sulla distanza temporale o sul ruolo dovranno essere sostenute da fatti ed elementi probatori specifici per avere efficacia.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) salvo comprovate ragioni di esonero.

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