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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11169/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 8 settembre 2017 e chiedeva anche il pagamento di differenze retributive (retribuzione ordinaria, straordinario e ricalcolo del TFR). La Corte d'appello di Roma aveva respinto le domande, ritenendo provata dalla società la riduzione dell'attività e delle commesse, l'esistenza delle esigenze riorganizzative e l'adempimento dell'obbligo di repêchage; aveva inoltre ritenuto prescritte le differenze retributive relative a un periodo remoto e, quanto ai conteggi, aveva accolto le conclusioni della CTU secondo cui il lavoratore aveva già percepito più di quanto dovuto. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova sulla consistenza dell'organico aziendale e sulla computabilità di alcune categorie di lavoratori ai fini del requisito numerico; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per insufficienza della prova circa la riduzione delle commesse di lavoro; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., della legge n. 4 del 1953 e dell'art. 1193 c.c., per avere il giudice di merito aderito acriticamente alla CTU senza considerare le note del consulente di parte e senza applicare il criterio di imputazione specifica dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il riparto dell'onere della prova sulla consistenza numerica dell'organico in capo al datore di lavoro, poiché si trattava di fatto impeditivo rispetto alle pretese del lavoratore; ha osservato che la prova dell'esclusione dal computo di determinate categorie può essere data anche mediante un fatto positivo contrario e che, nel caso di specie, il datore aveva assolto l'onere con il LUL. Ha poi escluso che i motivi sulla riduzione delle commesse e sulla CTU proponessero censure di legittimità, trattandosi in realtà di richieste di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o depositati gli atti richiamati, e comunque per difetto di decisività, poiché la CTU aveva comunque confermato che il lavoratore aveva percepito più di quanto dovuto anche seguendo una metodologia alternativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i limiti del sindacato di legittimità, non consentendo la rivalutazione del merito e delle prove se non nei ristretti casi di legge.

  • art. 2697 c.c.

    il riparto dell'onere probatorio grava sul datore di lavoro quando debba provare un fatto impeditivo posto a base dell'eccezione di prescrizione o della legittimità del licenziamento.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio se non nei limiti dell'errore di percezione o di valutazione giuridicamente rilevante.

  • legge n. 4 del 1953

    richiamata in relazione ai criteri di imputazione specifica dei pagamenti e al contenuto della censura contro la CTU.

  • art. 1193 c.c.

    evoca il criterio di imputazione del pagamento, invocato dal ricorrente contro i conteggi per differenze retributive.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare e riassumere o trascrivere gli atti e documenti su cui si fonda, secondo il principio di autosufficienza.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta, in presenza dei presupposti, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il controllo del giudice di legittimità non può estendersi alla rivalutazione delle prove sulla crisi aziendale, sulla riduzione delle commesse o sulla scelta organizzativa dell'imprenditore, salvo il controllo sul nesso causale tra ragioni organizzative e recesso.
  • L'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa del lavoratore o dell'eccezione sollevata in giudizio grava sulla parte che li allega; la prova dell'esclusione dal computo di determinate categorie di dipendenti può essere fornita anche mediante dimostrazione di un fatto positivo incompatibile con la diversa allegazione.
  • In cassazione, la deduzione di omesso esame o di errori nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova ponderazione del materiale probatorio o se il ricorso non è autosufficiente per mancata trascrizione o produzione degli atti rilevanti.
  • La censura è decisiva solo se, anche alla luce delle contestazioni mosse, la diversa valutazione del fatto potrebbe condurre a un esito differente della controversia; se la CTU conferma comunque l'assenza di crediti, il motivo è privo di decisività.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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