Cassazione Civile, Ordinanza n. 00390/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell'INPS, di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato asseritamente svolto per 103 giornate nell'anno 2011. La lavoratrice domandava l'accredito dei contributi previdenziali e l'accertamento della non ripetibilità dell'indennità di disoccupazione agricola percepita per quello stesso anno. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non maturata la decadenza ex art. 22 del d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970, ma ha comunque escluso l'effettività del rapporto di lavoro sulla base delle prove raccolte. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto come vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., la ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per avere trascurato elementi documentali e testimoniali favorevoli (CUD, buste paga, modello UNILAV), per avere valorizzato contestazioni dell'INPS ritenute generiche e meramente presuntive, e per non avere considerato che le rettifiche del datore non la riguardavano.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato perché, dietro la formale denuncia di vizio motivazionale, mirava in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui l'onere di provare l'effettivo svolgimento di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, necessario per l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, grava sul lavoratore che agisce per ottenerla; la valutazione dell'attendibilità e concludenza delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, disponendo spese irripetibili e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Il motivo formulato come vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di riesame del merito della controversia.
art. 22 del decreto legge 7/70 convertito in legge 83/70
È richiamato per il tema della decadenza; la Corte d'appello ha escluso la maturazione del termine decadenziale.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro agricolo e delle giornate lavorate grava sulla parte che chiede l'iscrizione e i relativi benefici.
artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946
Le giornate di lavoro agricolo richieste per il diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti devono essere provate dal lavoratore.
art. 152 att. c.p.c.
Sono dichiarate spese irripetibili.
art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e di accredito dei contributi, l'onere di provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e il numero minimo di giornate richieste grava sul lavoratore che agisce in giudizio.
- La valutazione delle prove documentali e testimoniali circa l'effettività del rapporto di lavoro è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito sulle risultanze istruttorie.
- La prova dell'iscrizione o dell'accredito contributivo in ambito agricolo richiede dimostrazione concreta dell'effettiva prestazione lavorativa, non essendo sufficiente la mera produzione di documentazione se il giudice di merito la ritiene non decisiva o inattendibile.
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