Sentenza del 13/01/2022 n. 865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere in quanto è stata regolarmente effettuata la definizione agevolata della lite. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n.119/2018, art.6 comma 13 (ultimo periodo). Sentenza depositata il 13/01/2022.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento ai fini IRPEG anno 2003 con ripresa a tassazione di complessivi Euro 76.167.592,00; la contribuente impugnò l'avviso, il giudizio di merito si concluse parzialmente a favore della società (annullamento del rilievo 4.5 e della sanzione) e l'Agenzia propose ricorso per cassazione con quattro motivi. Prima della decisione di Cassazione la società ha richiesto e ottenuto la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. citato, chiedendo la sospensione/definizione della controversia.
Norme richiamate
D.L. 22 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
art. 6, commi 8, 9, 10; comma 13 (ultimo periodo)
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie secondo le modalità previste; una volta regolarmente eseguita la definizione la controversia si estingue per cessata materia del contendere e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
D.L. n. 118 del 2019 (richiamato dall'istante)
Riferimento utilizzato dalla parte per la procedura di sospensione/definizione della lite; nel contesto processuale ha funzionato quale base normativa per richiedere la sospensione e la definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio se la definizione è regolare.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n.119/2018, se regolarmente eseguita e documentata, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che la Corte decida nel merito.
- Per ottenere l'estinzione è necessario depositare la documentazione che comprovi la regolare definizione e, se richiesto, ottenere la conferma dell'Avvocatura dello Stato o della controparte pubblica.
- L'estinzione per definizione agevolata non produce precedenti di merito: le questioni sostanziali non vengono decise e restano risolte nei termini dell'accordo/definizione fiscale intervenuta.
- La norma assegna espressamente le spese del processo alla parte che le ha anticipate (art.6 comma 13 ultimo periodo), dunque la liquidazione delle spese segue la disciplina speciale della definizione e non una vittoria sul merito.
- In situazione analoga il corretto comportamento procedurale è: (1) richiedere formalmente la definizione/sospensione nei termini di legge; (2) depositare la documentazione probatoria della definizione; (3) ottenere o allegare la presa d'atto da parte dell'amministrazione/Avvocatura; (4) chiedere la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere.
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