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Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento a) dell'ordinanza n° 7/GPT del 09.04.2021 adottata dal Dirigente del Settore Pianificazione e Governo del Territorio sia laddove ingiunge la demolizione delle opere abusive accertate a mezzo del sopralluogo del 19.03.2021 della Polizia Municipale facendo applicazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001; sia laddove si atteggia a provvedimento di rifiuto ad annullare le licenze edilizie iniziale n° 5647 del 26.03.1973, di volturazione n° 5647 del 15.09.1973 e di variante n° 6019 del 01.08.1974; sia laddove si atteggia a provvedimento di condono edilizio officioso extra ordinem dell'intero edificio particella n° 119 così come oggi si trova (ovviamente fatta eccezione per le parti sanzionate con la demolizione e rimessa in pristino); sia laddove si atteggia, per omessa interdizione all'uso, a provvedimento abilitante la perdurante utilizzazione delle scale di accesso al piano primo dell'edificio de quo, dei terrazzi al piano primo e del loggiato chiuso con infissi apribili, tutte formati da strutture in cemento armato, in assenza del collaudo statico ex art. 75 d.P.R. 380/2001 e dei requisiti di agibilità ex art. 24 T.U.E.; sia laddove si atteggia a provvedimento di non annullamento o revoca dell'autorizzazione all'abitabilità e agibilità n° 5647-5887-6019 reg. 20/85 del 06.12.1985 pur essendo assenti i presupposti ex art. 24 d.P.R. 380/2001; b) per la dichiarazione di nullità, previo accertamento della non rispondenza a verità della rappresentazione dei luoghi contenuta nei relativi elaborati progettuali: - della licenza edilizia n° 5647 del 26.03.1973 intestata al defunto Gaetano Vecchiarelli, ma mai sottoscritta per accettazione e ritiro; - del provvedimento del 15.09.1973 di voltura a favore del contro interessato della licenza edilizia n° 5647/1973; - della licenza edilizia di variante n° 6019 del 01.08.1974 intestata al contro interessato; c) per l'annullamento dell'autorizzazione all'abitabilità ed agibilità n° 5647-5887-6019 reg. 20/85 del 06.12.1985 intestata al contro interessato; d) per l'accertamento delle violazioni degli obblighi gravanti sulla PA di agire con correttezza e buona fede nonché delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.P.R. 16.04.2013, n° 62; e) per l'adozione dell'ordinanza di demolizione dell'intero edificio destinato ad abitazione rurale, censito con la particella n° 119 del foglio di mappa n° 66 del Comune di Poggibonsi, di proprietà del contro interessato; f) per la condanna del Comune di Poggibonsi: ad esercitare nuovamente il potere di vigilanza, entro termini da assegnarsi, qualora non venga accolta la richiesta ut supra punto e), rispettando il principio dell'one shot temperato quindi prendendo effettivamente in considerazione anche tutto quanto denunciato dall'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202100630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione parziale di opere edilizie realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio, nonché mancato esame delle contestazioni relative all'efficacia e alla validità della licenza edilizia del 1973

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'ordinanza comunale che disponeva la rimozione della chiusura parziale di una loggia e del superamento dell'altezza assentita, sostenendo che avrebbe dovuto essere ordinata la demolizione dell'intero edificio. Hanno dedotto, in particolare, l'inefficacia della licenza edilizia del 1973 per carenza dell'autorizzazione antisismica, nonché la sua annullabilità d'ufficio per la pretesa falsità delle dichiarazioni e rappresentazioni contenute negli elaborati progettuali. Hanno inoltre interpretato l'ordinanza come implicita legittimazione del fabbricato nel suo complesso o come rifiuto di adottare un più radicale trattamento sanzionatorio, chiedendo anche l'accertamento delle violazioni degli obblighi di correttezza e buona fede, l'annullamento dei titoli edilizi e dell'agibilità, la demolizione integrale dell'edificio e, in subordine, la condanna del Comune a riesercitare il potere di vigilanza. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di interesse e l'inesistenza di un obbligo comunale di riesaminare un titolo edilizio risalente e ormai inoppugnabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse dei proprietari confinanti, poiché le doglianze investivano anche la possibile carenza dei requisiti strutturali dell'immobile e quindi profili di pubblica incolumità. Ha tuttavia dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dell'ordinanza n. 7/2021: l'atto non esprimeva, né esplicitamente né implicitamente, una legittimazione straordinaria dell'intero fabbricato o un rifiuto di adottare ulteriori misure sanzionatorie. L'amministrazione può procedere gradualmente, ordinando anzitutto la demolizione delle opere certamente prive di titolo e riservando a successive verifiche più complesse l'esame dell'efficacia o validità dei titoli edilizi. È stata ritenuta altresì inammissibile per difetto di interesse la contestazione della qualificazione delle opere come difformità parziali, poiché una diversa qualificazione non avrebbe procurato ai ricorrenti un risultato più favorevole. Il TAR ha invece accolto la domanda volta a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere: la mancanza di autorizzazione antisismica può determinare l'inefficacia del titolo edilizio, mentre la falsa rappresentazione della realtà può imporre l'attivazione dell'autotutela anche dopo il decorso del termine ordinario e l'inoppugnabilità del titolo. Il Comune è stato quindi ordinato a esaminare le questioni relative all'efficacia e alla validità della licenza edilizia del 1973 e a verificare i presupposti per un eventuale annullamento d'ufficio. Il giudice ha precisato che l'attivazione del procedimento è doverosa, ma non lo è necessariamente il suo esito demolitorio o caducatorio: l'amministrazione conserva discrezionalità nel valutare il falso eventualmente accertato, il tempo trascorso, gli affidamenti incolpevoli, gli eventuali mutamenti di proprietà e l'interesse pubblico concreto al ripristino della legalità. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    L'ordinanza comunale aveva disposto la demolizione delle opere ritenute eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio; il TAR non ha tuttavia esaminato nel merito la correttezza della sanzione, dichiarando inammissibile la relativa domanda.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento ai requisiti di agibilità dell'immobile, senza una specifica statuizione decisoria del TAR.

  • art. 75 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al collaudo statico, senza una specifica statuizione decisoria sul punto.

  • d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

    Richiamato nella domanda di accertamento delle violazioni degli obblighi di correttezza e buona fede e del codice di comportamento, senza una specifica statuizione autonoma nel dispositivo.

Massime di principio

  • La proposizione di esposti da parte del proprietario di un immobile confinante può fondare un interesse concreto e attuale a ottenere il controllo amministrativo anche su profili di sicurezza strutturale e di pubblica incolumità dell'immobile vicino.
  • L'adozione di un'ordinanza di demolizione parziale non implica, di per sé, né la legittimazione dell'intero fabbricato né un rifiuto implicito dell'amministrazione di esaminare ulteriori e più complesse contestazioni relative ai titoli edilizi; l'amministrazione può procedere per fasi successive.
  • Quando l'interessato contesta la qualificazione dell'abuso edilizio, la relativa censura è inammissibile per difetto di interesse se la diversa qualificazione non potrebbe condurre a un risultato concretamente più favorevole rispetto a quello perseguito.
  • La mancanza dell'autorizzazione antisismica può incidere sull'efficacia del titolo edilizio, senza determinarne necessariamente l'invalidità, e può rendere necessario l'esame della legittimità delle opere realizzate in sua esecuzione.
  • La falsa rappresentazione della realtà posta a base di un titolo edilizio può imporre all'amministrazione di attivare il procedimento di autotutela anche dopo il decorso del tempo e l'inoppugnabilità del titolo; tuttavia, l'attivazione del procedimento non predetermina l'esito, che richiede la ponderazione del falso eventualmente accertato, degli affidamenti incolpevoli e dell'interesse pubblico concreto al ripristino della legalità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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