Ordinanza n. 17/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo in data -OMISSIS- (notificato in data 11/10/2025), con cui è stato vietato a -ricorrente- «di accedere nel comune di -OMISSIS- (CN), in corso -OMISSIS-, ai bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e ristoranti nonché ad ogni altro locale definito come esercizio pubblico ai sensi dell'art. 5 L. 287/1991 e nello specifico: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle venti un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche a qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelateria, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. E’ fatto inoltre divieto a -ricorrente-di stazionare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi sopra menzionati. Il divieto ha la durata di mesi 24 (VENTIQUATTRO) che decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento»; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto del Questore di accedere per 24 mesi a pubblici esercizi situati in un comune della provincia di Cuneo e di stazionare nelle immediate vicinanze
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento questorile adottato ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, con cui gli è stato vietato per ventiquattro mesi di accedere a bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e agli altri pubblici esercizi di un determinato comune, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze. Le deduzioni contestavano la ricostruzione degli accadimenti del -OMISSIS- e la partecipazione del ricorrente al violento pestaggio di una persona. Il ricorrente deduceva inoltre, quanto al periculum in mora, la possibile incidenza del divieto sulle esigenze di salute, lavoro e studio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente non smentissero la sua partecipazione al violento pestaggio e che la sua ricostruzione, resa in sede di interrogatorio giudiziale, fosse priva di riscontri probatori. Ha osservato che l’ipotesi di reato, pur escludendo allo stato degli atti l’utilizzo materiale del calcio della pistola scacciacani per ferire la vittima, indicava comunque che il ricorrente l’aveva colpita con calci e pugni, anche al volto, senza compromettere la coerenza logica del provvedimento impugnato. La valutazione di pericolosità posta a fondamento del divieto è stata qualificata come tecnico-discrezionale, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti, ritenuti insussistenti. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che non era provata una significativa compromissione delle esigenze di salute, lavoro e studio: le deduzioni erano generiche, non risultava dimostrata l’attualità del rapporto di lavoro e la sede lavorativa era comunque fuori dal comune interessato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi presuppone una valutazione di pericolosità di natura tecnico-discrezionale; il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- La valutazione di pericolosità posta a fondamento del divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 ha natura tecnico-discrezionale ed è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti.
- Ai fini della tutela cautelare, la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal destinatario del divieto non è sufficiente a escludere il fumus contrario quando risulti priva di riscontri probatori e gli atti disponibili indichino comunque una partecipazione a condotte violente coerenti con la valutazione di pericolosità dell’amministrazione.
- Il periculum in mora non può essere riconosciuto sulla base di deduzioni generiche relative a salute, lavoro e studio; il richiedente deve fornire elementi concreti sull’attualità e sulla significativa incidenza del provvedimento sulle proprie esigenze personali.
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