Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare: (1) la motivazione sulla destinazione della droga (violazione art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che i giudici non avrebbero valutato correttamente se il quantitativo di cocaina fosse per uso personale o per spaccio; (2) l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'eccessività della pena e alla richiesta di esclusione della recidiva (violazione art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.).
La decisione
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse esaminato le allegazioni difensive e avesse motivato adeguatamente perché, sulla base del peso (19,843 g di cocaina), delle modalità di occultamento, dello stato di disoccupazione e dell'inverosimiglianza delle giustificazioni e del prezzo pagato, almeno parte dello stupefacente fosse destinata alla cessione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per omessa disamina della richiesta di rideterminazione della pena (esclusione della recidiva e riduzione al minimo) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia di responsabilità è stata considerata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice applicata per la detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il possesso di 19,843 g di cocaina con finalità di cessione, valutando il dato ponderale unitamente alle circostanze.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 17
Richiamata come riferimento alle autorizzazioni che, se presenti, avrebbero escluso l'illiceità della detenzione; nel caso specifico non vi era autorizzazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75
Richiamata come ipotesi escluse: la detenzione era 'fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75', quindi non rientrava in esimenti specifiche previste da tale articolo.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione sulla destinazione dello stupefacente; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la motivazione di merito era stata congrua e puntuale.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma invocata per lamentare l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla pena: la Corte ha accolto questo motivo, ravvisando omissione di valutazione e annullando la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
codice di procedura penale, art. 624
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della penale responsabilità (fatto e colpevolezza) non investita dall'annullamento del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il dato quantitativo di stupefacente è rilevante ma non decisivo: la valutazione della destinazione (uso personale vs spaccio) richiede una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, modalità di occultamento, numero presunto di dosi, prezzo pagato, presenza/assenza di redditi leciti e altri elementi di contesto.
- L'occultamento della sostanza non esclude automaticamente l'ipotesi di spaccio: può essere coerente anche con la preparazione di dosi per la vendita in futuro; pertanto l'assenza di evidenze di cessione immediata non obbliga a ritenere l'uso esclusivamente personale.
- La credibilità delle giustificazioni dell'imputato va valutata con motivazione dettagliata; l'inverosimiglianza delle spiegazioni e l'assenza di fonti di reddito possono rafforzare l'ipotesi di destinazione allo spaccio.
- I giudici di merito devono affrontare esplicitamente e motivatamente tutte le questioni sollevate in appello, compresi i profili attinenti alla determinazione della pena; l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello in materia di sanzione comporta l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame.
- È possibile una decisione di cassazione parzialmente favorevole: la conferma della responsabilità sostanziale può coesistere con l'annullamento limitato della parte sanzionatoria, con conseguente rinvio per rideterminazione della pena.
- Una volta che la Corte di cassazione dichiara irrevocabile la parte relativa alla responsabilità (art. 624 c.p.p.), quella valutazione sostanziale non può più essere riesaminata in sede di rinvio, che sarà limitato agli aspetti sanzionatori indicati.
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