Cassazione Penale, Sentenza n. 34408/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 18/01/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: a) nei confronti della Natana.Doc s.p.a. di somme per presunta evasione IVA e IRES (art. 2 e art. 3 d.lgs. 74/2000) relative agli anni 2013-2019; b) nei confronti degli amministratori e di Giovanni Attanasio (amministratore di fatto) per equivalente. La ricorrente ha articolato tre censure principali: 1) vizio di motivazione e erronea qualificazione come fatture inesistenti, sostenendo che le cooperative emittenti erano imprese effettivamente operative e che la mera eterodirezione non implica fittizietà; 2) omissione di esame della memoria e delle dichiarazioni e documenti depositati in appello, idonei a escludere la posizione di amministratore di fatto di Giovanni Attanasio; 3) carenza di motivazione sul periculum in mora necessario per il sequestro preventivo, con contestazione della conclusione secondo cui l'insufficienza patrimoniale del soggetto giustificherebbe il sequestro.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati i rilievi posti a base dell'ordinanza impugnata: le fatture emesse dalle cooperative e utilizzate dalla Natana.Doc s.p.a. sono state qualificate come relative a prestazioni di mera somministrazione di lavoro simulate, non come prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA; tali fatture quindi costituiscono elementi passivi fittizi idonei a integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000). Analogamente, è stata ritenuta configurabile la fattispecie di interposizione fittizia (art. 3 d.lgs. 74/2000) per i casi in cui le cooperative sono state utilizzate come schermo per omettere l'indicazione di ricavi. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata e congrua la motivazione sul periculum in mora, richiamando elementi concreti: sostituzione periodica delle cooperative, omessa presentazione o infedele presentazione delle dichiarazioni da parte delle cooperative, rischio di dispersione dei profitti, collegamenti organizzativi e patrimoniali tra Natana.Doc e le cooperative, e la persistente operatività dell'impresa. Ha infine considerato rilevante la posizione dominante e la passata condanna di Giovanni Attanasio per autoriciclaggio, che rafforza l'affidabilità dell'elemento di rischio. Di conseguenza, il sequestro preventivo a fini di confisca è stato confermato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
L'utilizzo in dichiarazione di fatture riferibili a contratti simulati che mascherano una somministrazione irregolare di lavoro integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, perché la fattura non rispecchia la reale natura della prestazione
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Lo schema di interposizione fittizia, mediante sostituzione formale della soggettività appaltatrice per sottrarre ricavi all'imposizione, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Fondamento normativo per il sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali indicati giustificano l'applicazione della misura cautelare per finalità di confisca
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Principi relativi alla motivazione delle misure cautelari, richiamati e ritenuti rispettati nella motivazione dell'ordinanza impugnata
codice di procedura penale, art. 178, lett. c
Richiamata dalla ricorrente per contestare omissioni di esame; la Corte ha ritenuto che gli atti difensivi sono stati considerati e che l'omessa convergenza delle dichiarazioni non annulla la motivazione basata su elementi documentali e indiziari
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 31-33 e art. 38
Norme sulla somministrazione di lavoro e limiti/forme richieste: la violazione dei requisiti della somministrazione rende nullo il titolo giuridico, implica che il lavoratore è considerato dipendente dell'utilizzatore e, di conseguenza, le fatture formalmente emesse per un appalto che nasconde somministrazione irregolare non legittimano la detrazione IVA
giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 3, Casanova; Sez. 3, Testa; Sez. 5 civ. sentenze sul divieto di detrazione)
Costante orientamento secondo cui fatture riferite a contratti simulati usati per occultare somministrazione illecita di manodopera possono costituire fatture per operazioni inesistenti ai fini penali e comportare l'esclusione della deducibilità/detraibilità
Massime di principio
- La qualificazione di una fattura come riferita a un'operazione inesistente dipende dalla natura reale della prestazione: se la fattura maschera mera somministrazione di lavoro (irregolare) anziché una prestazione di servizi autonoma, può essere considerata inesistente ai fini IVA e penali
- La mera esistenza formale di una cooperativa e il fatto che essa abbia avuto rapporti anche con altri soggetti non escludono, di per sé, la possibilità che sia stata utilizzata come schermo; occorre valutare il grado di autonomia gestionale, la coincidenza di sedi, flussi finanziari, documentazione e prassi operative
- L'eterodirezione o la presenza di un dominus non è automaticamente sufficiente a dimostrare fittizietà, ma costituisce un elemento indiziario rilevante se corroborato da altri elementi (controllo delle assunzioni, corrispondenza di sedi, mail, strumenti finanziari rinvenuti, omissioni fiscali delle cooperative)
- In materia di sequestro preventivo a fini di confisca, il periculum in mora può essere dimostrato attraverso un quadro fattuale complessivo: rotazione sistematica di società schermo, omissione di adempimenti fiscali da parte delle stesse, rischio di dispersione dei proventi, collegamenti organici tra soggetti e precedenti penali rilevanti
- La difesa che produce documentazione sull'operatività di soggetti terzi deve fornire elementi specifici e controfattuali che contrastino direttamente i riscontri documentali e indiziari del P.M.; dichiarazioni comunque vaghe o non corroborate possono risultare non dirimenti
- Per evitare rischi penali e fiscali in operazioni di appalto/subappalto, è essenziale che la qualificazione contrattuale corrisponda alla realtà operativa (es. corretto ricorso alla somministrazione, con forme e limiti previsti dalla legge), pena la perdita della deducibilità/detraibilità e l'esposizione a contestazioni penali
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