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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27325 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno 2000, senza previa comunicazione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, e dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. La CTR aveva ritenuto nullo il ruolo e la cartella per omesso contraddittorio preventivo. L'Agenzia ha sostenuto che l'avviso ex art. 60 serve soltanto a consentire la riduzione delle sanzioni e che l'obbligo di comunicazione previsto dallo Statuto del contribuente sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La società ha contestato, in via incidentale, la validità dell'appello dell'Agenzia per mancanza di autorizzazione, per omessa notificazione al concessionario e per difetto di sottoscrizione del dirigente competente.

La decisione

La Corte Suprema ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata anche in assenza dell'avviso ex art. 60 e chiarendo che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio nei controlli automatizzati privi di margini interpretativi, salvo che emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ha respinto tutti i motivi del ricorso incidentale: non era necessaria la precedente autorizzazione prevista per i vecchi uffici ministeriali, l'appello non doveva essere notificato al concessionario già estromesso dal giudizio e l'atto sottoscritto da un delegato alla firma era valido. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6

    La comunicazione prevista dalla norma consente al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento, ma non incide sulla debenza integrale del tributo.

    L'omessa notificazione dell'invito al versamento non impedisce l'iscrizione diretta a ruolo dell'IVA non versata; l'avviso ha principalmente una funzione agevolativa rispetto alle sanzioni.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    L'invito al contribuente è necessario qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in ogni controllo automatizzato, ma solo quando il controllo evidenzi questioni realmente incerte o valutative su elementi rilevanti della dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La liquidazione automatizzata della dichiarazione comporta un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione.

    Quando il controllo è meramente automatizzato e non presenta margini interpretativi, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo senza previa interlocuzione, salvo la presenza di specifiche incertezze rilevanti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52, comma 2, e 53, comma 2

    Dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, non è necessaria l'autorizzazione prevista per i precedenti uffici ministeriali. Inoltre, il concessionario già estromesso dal primo grado non deve essere necessariamente destinatario dell'appello se la sua estromissione è divenuta definitiva.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e art. 92 c.p.c., comma 2

    La compensazione delle spese è possibile quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; nel caso concreto la motivazione fondata sul rigetto delle eccezioni preliminari è stata ritenuta sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni, l'omessa comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità del ruolo o della cartella.
  • Il contraddittorio preventivo è normalmente necessario solo se il controllo fa emergere incertezze interpretative o contestazioni su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è richiesto per la mera correzione automatica di dati dichiarati o per il recupero di imposte non versate.
  • L'avviso relativo all'IVA può avere una funzione prevalentemente sanzionatoria o agevolativa: la sua omissione non elimina, di regola, l'obbligo di pagare il tributo.
  • Le contestazioni sulla legittimazione o sulla partecipazione del concessionario devono considerare l'eventuale estromissione già pronunciata in primo grado e divenuta definitiva.
  • Dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, la validità dell'appello non dipende dalle autorizzazioni interne previste per i preesistenti uffici ministeriali.
  • Un atto processuale dell'ufficio fiscale può essere validamente sottoscritto da un delegato alla firma, se risulta chiara la sua qualità e l'atto è riconducibile al dirigente legittimato.

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