Sentenza n. 1877/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a. del prot. n. -OMISSIS- del 26/09/2024 emesso dall’I.C. 1° “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, al -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data, recante assegnazione al minore di sole 20 ore di sostegno scolastico a fronte di 30 ore di frequenza scolastica settimanale; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente. nonché per il risarcimento del danno esistenziale patito per l’illegittima privazione al ricorrente dell’integralità del sostegno scolastico al minore (30 ore).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al minore di 20 ore settimanali di sostegno, anziché delle 30 ore corrispondenti all'intero orario scolastico frequentato
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del dirigente scolastico che assegnava al minore soltanto 20 ore di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica settimanale, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno esistenziale derivante dalla privazione dell'integralità del sostegno. Con sentenza non definitiva del 31 marzo 2025, la domanda di annullamento era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, in esecuzione della misura cautelare, il minore aveva ottenuto le ulteriori ore di sostegno. Era rimasta da decidere la domanda risarcitoria, riferita al periodo compreso tra l'adozione del provvedimento illegittimo e l'integrazione dell'orario. Il ricorrente sosteneva che la temporanea assegnazione ridotta avesse cagionato un danno non patrimoniale al minore e alla famiglia. Le amministrazioni scolastiche non hanno superato, secondo il Collegio, la prospettazione della responsabilità derivante dall'illegittima riduzione delle ore, né potevano giustificare l'errore sulla base di incertezza normativa, difficoltà interpretative o oscillazioni giurisprudenziali, in presenza di atti collegiali che evidenziavano con chiarezza la necessità di 30 ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria. Ha ritenuto integrata la responsabilità della pubblica amministrazione per l'illegittima assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario e documentato per il minore. Quanto alla colpa, il giudice ha affermato che il privato può limitarsi ad allegare l'errore dell'amministrazione, l'illegittimità dell'atto e la mancanza di diligenza; nel caso concreto, l'amministrazione non poteva invocare l'incertezza normativa o interpretativa, poiché gli atti collegiali rendevano evidente la necessità delle 30 ore. Quanto al nesso causale, la temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno è stata ritenuta idonea a provocare danni allo sviluppo della personalità del minore e alla famiglia. Per la quantificazione equitativa, il Collegio ha applicato il criterio di 1.000 euro per ogni mese di privazione dell'integrale sostegno, computando il periodo dal 26 settembre 2024 al 5 dicembre 2024: 2.000 euro per due mesi, oltre 297 euro per i nove giorni ulteriori, per un totale di 2.297 euro, con rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al soddisfo. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento del risarcimento e di 1.000 euro per spese legali e compensi, oltre accessori. La precedente improcedibilità della domanda di annullamento non è stata modificata.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitare ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza.
Nell'azione risarcitoria per danno da provvedimento illegittimo, l'allegazione dell'errore amministrativo, dell'illegittimità dell'atto e della carenza di diligenza è sufficiente a porre la questione della colpa dell'amministrazione; nel caso concreto l'amministrazione non ha fornito una giustificazione idonea.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della precedente sentenza non definitiva pronunciata in forma semplificata.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della precedente sentenza non definitiva.
art. 29 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda di annullamento, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La temporanea assegnazione a un alunno con disabilità di un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario e risultante dagli atti collegiali può integrare un illecito risarcibile, anche quando l'amministrazione provveda successivamente a reintegrare integralmente il sostegno in esecuzione di una misura cautelare.
- Nell'azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per danno da provvedimento illegittimo, il privato deve allegare l'errore dell'amministrazione, l'illegittimità dell'atto e la mancanza di diligenza; l'amministrazione non può escludere la propria responsabilità richiamando genericamente incertezza normativa o difficoltà interpretative quando gli atti del caso concreto rendano evidente il sostegno dovuto.
- La riduzione, anche temporanea, delle ore di sostegno rispetto al monte ore necessario e documentato è causalmente idonea a ledere lo sviluppo della personalità del minore e a cagionare un danno non patrimoniale anche alla famiglia.
- In via equitativa, il danno derivante dalla privazione dell'integrale sostegno scolastico può essere liquidato in 1.000 euro per ogni mese di privazione, decorrente dall'adozione dell'atto che assegna un numero inferiore di ore o, secondo il caso, dall'inizio dell'anno scolastico, fino all'integrazione del monte ore.
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