Sentenza n. 727/2026 - Lecce, Sezione 1
per il risarcimento del danno cagionato alla ricorrente dal Comune di Melendugno in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento relativo all'istanza presentata dalla SITower il 5.7.2016 di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ed opere relative nel territorio comunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nella conclusione del procedimento per il rilascio di un permesso di costruire relativo a un'infrastruttura di comunicazione elettronica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento avviato con istanza del 5 luglio 2016 per il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica relativa a un'infrastruttura per impianti radioelettrici. L'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in via sostitutiva dalla Regione il 24 settembre 2018. Il Comune, tuttavia, è rimasto inerte anche dopo la trasmissione dell'autorizzazione, sicché il permesso di costruire è stato rilasciato soltanto il 23 dicembre 2020, per effetto dell'intervento di un commissario ad acta nominato dal TAR. La ricorrente ha dedotto la lesione del proprio interesse legittimo e ha chiesto il ristoro di complessivi euro 228.000,00, corrispondenti ai canoni non percepiti in relazione a trattative o contratti con operatori di comunicazione elettronica. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 30 c.p.a. Ha ritenuto provati il danno ingiusto, la colpa dell'amministrazione e il nesso causale. La colpa è stata ravvisata nella grave negligenza derivante dalla ripetuta violazione dei termini procedimentali e dal rilascio del titolo edilizio solo dopo l'ordine giudiziale di provvedere e l'insediamento del commissario ad acta. L'avvenuto rilascio del permesso di costruire ha dimostrato la spettanza del bene della vita, consentendo di ritenere causalmente riconducibile all'inerzia comunale il pregiudizio economico derivante dalla mancata utilizzazione commerciale dell'infrastruttura. La domanda è stata tuttavia accolta solo parzialmente quanto alla quantificazione. Il periodo imputabile al Comune è stato individuato tra il 24 settembre 2018, data del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale, e il 23 dicembre 2020, data del rilascio del permesso di costruire; il precedente ritardo regionale interrompe il nesso causale rispetto al Comune e, dopo il rilascio del titolo edilizio, è venuta meno la causa ostativa. Dal periodo risarcibile deve inoltre essere sottratto il tempo necessario alla costruzione dell'infrastruttura. Dai canoni lordi devono essere detratte le spese necessarie all'esecuzione dei rapporti commerciali, così da liquidare il solo utile d'impresa. Il danno, quale debito di valore, è soggetto a rivalutazione e interessi. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune è stato condannato a proporre alla ricorrente, entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il pagamento di una somma determinata secondo tali criteri. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio o mancato esercizio di attività obbligatoria è ricondotta allo schema della responsabilità extracontrattuale e richiede la prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Quando la quantificazione esatta del risarcimento non è effettuata direttamente in sentenza, il giudice può stabilire i criteri e assegnare all'amministrazione il termine per proporre al danneggiato il pagamento di una somma determinata secondo tali criteri.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nell'esercizio del potere ha natura aquiliana e presuppone danno ingiusto, condotta dolosa o colposa e nesso causale.
art. 2697 c.c.
Grava sul danneggiato l'onere di provare il danno ingiusto, la condotta dolosa o colposa dell'amministrazione e il nesso causale.
legge n. 241/1990
La reiterata violazione dei termini di conclusione del procedimento rileva quale elemento della colpa dell'amministrazione.
art. 146, comma 10, d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base dei poteri sostitutivi esercitati dalla Regione per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 7-bis l.r. Puglia n. 20/2009
La disposizione è richiamata quale ulteriore base dei poteri sostitutivi regionali in materia di autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ha natura aquiliana e richiede la prova, a carico del danneggiato, del danno ingiusto, della colpa o del dolo dell'amministrazione e del nesso causale.
- Il risarcimento da ritardo presuppone non soltanto la violazione del termine procedimentale, ma anche la lesione di un bene della vita: la spettanza del bene può essere dimostrata dall'effettivo rilascio, seppure tardivo, del titolo amministrativo richiesto.
- Ai fini del nesso causale, il periodo risarcibile deve essere limitato alla fase di ritardo concretamente imputabile all'amministrazione responsabile; il ritardo di un'altra amministrazione, relativo a un distinto titolo necessario, interrompe il nesso causale per il periodo anteriore all'intervento dell'amministrazione competente.
- Nel quantificare il danno da mancato sfruttamento economico di un'infrastruttura, devono essere detratti sia il tempo ragionevolmente necessario alla realizzazione dell'opera sia i costi necessari all'esecuzione dei rapporti commerciali, poiché il risarcimento deve parametrarsi all'utile netto e non ai ricavi lordi.
- Quando la quantificazione puntuale del danno richiede un'elaborazione successiva, il giudice può condannare l'amministrazione ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., fissando i criteri di liquidazione e un termine entro il quale formulare la proposta risarcitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →