Cassazione Penale, Sentenza n. 421/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 02/11/2020 che, in riforma parziale del giudizio di primo grado, aveva confermato varie condanne per furti e per associazione a delinquere: 1) Andrea Cuzzupé — due motivi: (i) contestava l'utilizzabilità dei tabulati telefonici ai suoi danni invocando l'applicazione immediata dei principi della sentenza CGUE del 02/03/2021; (ii) censurava la valutazione della testimonianza dell'isp. Milone definendola in grado di scagionarlo. 2) Graziella Crudele e Maria Ruvolo — un motivo identico per entrambe: vizio di motivazione per non avere qualificato le loro condotte come mera connivenza non punibile (Crudele rimasta in auto, espressione "vecchiacce"; Ruvolo riferita solo a conversazioni con il padre). 3) Vincenzo Rodriguez — tre motivi: (i)-(ii) censuravano la conferma della responsabilità ex capo 10 (associazione) nonostante assoluzioni o derubricazione dei reati- fine, e l'assenza di argomentazione sul suo ruolo e sul dolo associativo; (iii) censurava il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Andrea Cuzzupé e Vincenzo Rodriguez e dichiarato inammissibili i ricorsi di Maria Ruvolo e Graziella Crudele. Motivazioni principali: 1) sull'utilizzabilità dei tabulati telefonici, la Corte ha ritenuto che la sentenza CGUE del 02/03/2021 non abbia efficacia diretta automatica di tal genere da rendere inutilizzabili i tabulati nell'ordinamento italiano; la disciplina nazionale (art. 132 d.lgs. 196/2003) è considerata compatibile e sufficiente, soprattutto in presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria e per finalità investigative di reati; 2) il motivo relativo alla valutazione della testimonianza è stato considerato generico e, in ogni caso, rientra nella valutazione di merito riservata alla Corte di appello; 3) i ricorsi di Ruvolo e Crudele sono stati ritenuti generici e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la rilevanza delle intercettazioni e del comportamento (es. espressioni codificate, conteggi dei gratta e vinci, preoccupazioni espresse dalla Ruvolo) a fondamento della responsabilità; 4) quanto al Rodriguez, la Corte ha ritenuto provata la sua adesione al sodalizio in base a conversazioni che mostrano disponibilità, codici operativi e continuità di ruolo, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche per la stabile dedizione all'attività illecita. Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi di Cuzzupé e Rodriguez con condanna al pagamento delle spese processuali; inammissibilità dei ricorsi di Ruvolo e Crudele con condanna al pagamento delle spese processuali e di €3.000 ciascuna a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Sentenza Corte di Giustizia UE (H.K., C-746/18, 02/03/2021)
La sentenza CGUE ha fornito un'interpretazione stringente in tema di data retention e limiti all'acquisizione dei dati di traffico; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto tale interpretazione non immediatamente idonea a rendere automaticamente inutilizzabili i tabulati in mancanza di una regolamentazione nazionale che traduca in modo dettagliato i principi indicati dalla CGUE
art. 132 d. Lgs. 196/2003
La norma italiana ammette una deroga alla riservatezza delle comunicazioni per fini di accertamento e repressione dei reati per un periodo limitato e subordinata a provvedimento dell'autorità giudiziaria o del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto compatibile tale disciplina con le esigenze di privacy e con i principi europei, e sufficiente a giustificare l'acquisizione e l'utilizzo dei tabulati nel caso concreto
Principio di efficacia diretta del diritto dell'Unione e primato del diritto UE
La Corte ricorda che le sentenze della CGUE e le norme UE hanno valore erga omnes, ma la loro efficacia diretta nell'ordinamento nazionale richiede che le disposizioni abbiano contenuti sufficientemente precisi e dettagliati; interpretazioni generiche della CGUE possono richiedere l'intervento del legislatore nazionale per la disciplina puntuale
Massime di principio
- La semplice pronuncia della CGUE che delimita profili di ammissibilità dell'acquisizione dati non rende automaticamente inutilizzabili nel processo penale i tabulati acquisiti se la normativa nazionale (es. art. 132 d.lgs. 196/2003) prevede limiti e garanzie e se l'acquisizione è stata autorizzata dall'autorità competente.
- I motivi diretti a rinnovare in Cassazione la valutazione di merito delle prove (es. valutazione della testimonianza) sono inammissibili se non specifici; la rivalutazione del materiale probatorio compete in primo luogo al giudice di merito.
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere può essere provata anche in assenza di prova della commissione, da parte del singolo, di specifici reati fine: conversazioni, linguaggio codificato, disponibilità ripetuta e ruolo operativo possono essere elementi idonei a dimostrare adesione e consapevolezza.
- La condotta di presunta "connivenza" (es. restare a bordo dell'auto) può integrare responsabilità quando è corroborata da altri elementi probatori (intercettazioni, conteggi, comportamento coerente), per cui la mera presenza non esclude responsabilità se è funzionale all'azione delittuosa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su una motivazione che evidenzia la gravità, la molteplicità e la stabile dedizione dell'imputato all'attività illecita; l'assenza di elementi positivi di emendazione giustifica il rifiuto.
- Per la difesa in casi analoghi è strategico contestare specificamente la rilevanza e la correttezza dell'interpretazione delle intercettazioni/tabulati e fornire elementi probatori contrari (alibi, spiegazioni alternative, assenza di ruolo consapevole), oltre a sollevare questioni di rito riguardanti l'acquisizione dei dati ove vi siano vizi procedurali.
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