Sentenza del 09/08/2016 n. 16748 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato la riduzione di circa il 50% dei maggiori ricavi determinati con accertamento induttivo ai fini IRPEF, ILOR e IVA per l'anno 2002. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire alla decisione di primo grado. Il secondo lamentava l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 61, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, relativo al divieto di provare circostanze incompatibili con le scritture contabili. Il terzo denunciava l'insufficienza della motivazione e l'omesso esame di diversi elementi, tra cui i consumi energetici, la permanenza dell'utenza elettrica, la presenza di cinque dipendenti, le rimanenze e una differenza tra ricevute fiscali e denaro in cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la motivazione per relationem della CTR: il giudice d'appello aveva comunque esaminato le censure e indicato le ragioni della decisione, valorizzando l'interruzione dell'attività causata dal grave incidente subito dalla titolare, avvenuto in piena stagione estiva, nonché l'inesistenza dello staff di cinque dipendenti indicato dall'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato trascritto integralmente il motivo d'appello, non era chiaro se si trattasse di una domanda effettivamente proposta e non era stata dimostrata la decisività della questione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non riesaminabile in cassazione. Nessuna decisione sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, compreso il difetto assoluto di motivazione.
Art. 111, comma 6, Costituzione
Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione meramente apparente o del tutto carente determina nullità.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Stabilisce i requisiti della sentenza tributaria, inclusa l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; tuttavia la censura per omessa pronuncia deve essere specifica, autosufficiente e riferita a una questione decisiva.
Art. 61, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
La norma, richiamata dall'Agenzia, pone limiti alla prova di circostanze omesse nelle scritture contabili o incompatibili con le loro risultanze. Nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendo il motivo inammissibile e comunque non decisivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare specifici vizi riguardanti l'esame dei fatti decisivi; non permette però di chiedere in cassazione una nuova valutazione complessiva delle prove.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida quando il giudice richiama la decisione di primo grado ma dimostra, anche sinteticamente, di aver esaminato i motivi d'impugnazione e di condividere le ragioni essenziali della decisione.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove: il controllo riguarda la legittimità della decisione e l'esistenza di una motivazione effettiva, coerente e non illogica.
- La censura di omessa pronuncia deve indicare con precisione la domanda o eccezione ignorata, trascrivere gli atti rilevanti secondo il principio di autosufficienza e spiegare perché la questione avrebbe potuto modificare l'esito della controversia.
- In un accertamento induttivo, elementi concreti come l'interruzione dell'attività per un grave impedimento personale possono giustificare una riduzione dei ricavi presunti, se valutati dal giudice di merito insieme agli altri dati disponibili.
- La mancata considerazione espressa di ogni singolo elemento probatorio non comporta automaticamente un vizio di motivazione, purché dalla sentenza emerga una valutazione complessiva e logicamente comprensibile delle prove ritenute decisive.
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