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Sentenza

Sentenza n. 10602/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - della nota della Regione Lombardia avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pervenuta via PEC in data 14.11.2022; - della Tabella allegata alla citata nota del 14.11.2022 che riporta la quota di ripiano; - delle “verifiche effettuate dagli enti del sistema sanitario di Regione Lombardia, sulla base delle fatture contabilizzate nei propri bilanci negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, richiamate nel corpo della predetta nota, ma di contenuto allo stato ignoto; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati e in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR; MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 16.2.2023: - del Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14.12.2022, con il quale sono stati attribuiti gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari complessivamente a euro 10.542,00, ai fornitori di cui all’allegato A al decreto stesso; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’«Elenco fornitori con quota di ripiano recuperabile»; - “se ed in quanto di ragione”, degli Allegati B e C al predetto decreto n. 18311 del 14.12.2022; - della nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia prot. G1.2019.0030475 del 13.9.2019, di trasmissione al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per la Ragioneria dello Stato dei prospetti riepilogativi relativi al fatturato annuo per singolo fornitore suddivisi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle determinazioni degli Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202300614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali e statali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, compreso il riparto regionale della quota dovuta dall'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la nota della Regione Lombardia e gli atti connessi relativi al riparto del payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i presupposti atti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida, le circolari, le intese e gli atti istruttori regionali. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto regionale che aveva attribuito alla società una quota di ripiano pari a euro 10.542,00, oltre agli atti relativi alla determinazione del fatturato dei fornitori. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 8 d.l. n. 34/2023, pagando il payback in misura ridotta, pari al 48% della somma risultante dai provvedimenti di ripiano, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il pagamento della somma dovuta nella misura ridotta prevista dall'art. 8 d.l. n. 34/2023 ha fatto venir meno l'interesse attuale della società alla decisione sull'annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha precisato che, sebbene la legge qualifichi l'effetto come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie integra improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: il bene della vita conseguito, consistente nella definizione della posizione debitoria mediante pagamento ridotto, è diverso dall'eliminazione degli atti dal mondo giuridico, cui era originariamente diretto il ricorso. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 34/2023

    la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese

    La facoltà di definire il payback mediante pagamento di una quota ridotta determina il venir meno della controversia; processualmente, tuttavia, il giudice qualifica l'effetto come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il bene conseguito è diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio la questione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, sottoponendola al contraddittorio in udienza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente consegue un bene della vita incompatibile con la prosecuzione della controversia, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se la disciplina sostanziale qualifica l'effetto come cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata di una posizione debitoria mediante pagamento ridotto può far venir meno l'interesse all'annullamento degli atti impositivi o di riparto, qualora il pagamento determini la stabile regolazione della posizione del privato.
  • La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non sono necessariamente qualificazioni processuali coincidenti: il giudice deve verificare se il bene conseguito corrisponda a quello perseguito con la domanda giudiziale.
  • Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione di un meccanismo legislativo di definizione agevolata, le spese possono essere integralmente compensate secondo la disciplina speciale e la natura della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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