Sentenza n. 556/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di gara n. 6 del 12 agosto 2025 con cui il Responsabile del Settore VII - Terzo settore del Comune di Sezze, nonché R.U.P. della procedura di gara, ha escluso la Dussmann Service S.r.l. dalla procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E ed ha dichiarato come migliore offerta quella dell'operatore economico Bioristoro Italia S.r.l.; - della determinazione del Comune di Sezze, Terzo settore, n. 509, Reg. n. 139 del 12 agosto 2025, di approvazione delle risultanze di gara ed aggiudicazione del servizio in favore di Bioristoro Italia S.r.l.; - della comunicazione del 12 agosto 2025 di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. d), del d.lgs. 36/2023 in favore di Bioristoro Italia S.r.l.; - del provvedimento del 21 luglio 2025 con il quale il R.U.P. ha chiesto a Dussmann Service S.r.l. di trasmettere i contratti attestanti la proprietà o disponibilità dei centri di cottura dando atto che la relativa mancanza o inidoneità avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura d'appalto; - del provvedimento del 4 agosto 2025 con cui il R.U.P. ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione dall'appalto nei confronti di Dussmann Service S.r.l.; - dei provvedimenti, non conosciuti, con cui il R.U.P. ha accertato il possesso dei requisiti di esecuzione in capo a Bioristoro Italia S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, tra il Comune di Sezze e Bioristoro Italia S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall'Ecc.mo T.A.R.; nonché per l'accertamento del diritto di Dussmann Service S.r.l. ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa, e per la conseguente condanna del Comune in via principale: ad adottare gli atti (provvedimento di aggiudicazione ed atti connessi) conseguenti all'accertamento giudiziale del diritto di Dussmann Service ad essere dichiarata aggiudicataria della procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E; in via subordinata: a disporre l'esclusione dalla procedura di gara di BioRistoro S.r.l. e, per l'effetto, a rinnovare l'intera procedura; in via di ulteriore subordine: a rinnovare il procedimento di verifica dei requisiti di esecuzione dell'appalto in capo a BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel presente ricorso; in via di estremo subordine: ad attivare, ovvero rinnovare, il procedimento di verifica del costo della manodopera indicato in offerta da BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel presente ricorso; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bioristoro Italia s.r.l. il 30 ottobre 2025: per l’annullamento in parte qua - del Verbale di gara n. 6 in data 12/08/2025 con cui il Responsabile del Settore VII – Terzo settore del Comune di Sezze, nonché R.U.P. della procedura di gara, ha escluso la Dussmann Service S.r.l. dalla procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E; - del provvedimento prot. 23980 in data 21/07/2025 con il quale il R.U.P. ha chiesto a Dussmann Service S.r.l. di trasmettere i contratti attestanti la proprietà o disponibilità dei centri di cottura dando atto che la relativa mancanza o inidoneità avrebbe determinato l’esclusione dalla procedura d’appalto; - del provvedimento prot. 25411 in data 4/8/2025 con cui il R.U.P. ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dall’appalto nei confronti di Dussmann Service S.r.l.; - della nota prot. 25446 del 4/8/2025 del Comune di Sezze; - di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento ai verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5 di valutazione delle offerte e relative schede riepilogative dei punteggi assegnati; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da Dussmann Service s.r.l. in data 23 dicembre 2025: per l’annullamento dei provvedimenti già gravati in ragione dell’omessa verifica della disponibilità dei centri cottura da parte di Bioristoro Italia S.r.l. e, occorrendo, della nota del Comune di Sezze prot. n. 41956 in data 28/11/2025; e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, tra il Comune di Sezze e BioRistoro Italia S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall’Ecc.mo T.A.R.; nonché per l’accertamento del diritto di Dussmann Service S.r.l. ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa, e per la conseguente condanna del Comune: - in via principale: in accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primo motivo aggiunto di ricorso, ad adottare gli atti (provvedimento di aggiudicazione ed atti connessi) conseguenti all’accertamento giudiziale del diritto di Dussmann Service ad essere dichiarata aggiudicataria della procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E o, in subordine, ad adottare gli atti propedeutici all’aggiudicazione dell’appalto in favore di Dussmann; - in via subordinata: in accoglimento del III motivo di ricorso, a disporre l’esclusione dalla procedura di gara di BioRistoro S.r.l. e, per l’effetto, a rinnovare l’intera procedura; 3 - in via di ulteriore subordine: a) in accoglimento del III motivo di ricorso principale e del II motivo aggiunto di ricorso, ad effettuare/rinnovare il procedimento di verifica dei requisiti di esecuzione dell’appalto in capo a BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel ricorso e nei presenti motivi aggiunti; b) in accoglimento del IV motivo di ricorso, ad attivare, ovvero rinnovare, il procedimento di verifica del costo della manodopera indicato in offerta da BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel ricorso; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara e aggiudicazione del servizio di refezione scolastica a favore dell'altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata prima nella proposta di aggiudicazione dopo la rettifica dei punteggi, ha impugnato la propria esclusione, disposta perché non avrebbe dimostrato la disponibilità, in condizioni di effettiva operatività, di un centro di cottura principale e di un centro di cottura emergenziale. Ha dedotto che tali disponibilità costituissero requisiti di esecuzione, verificabili soltanto dopo l'aggiudicazione e prima della stipula, e non requisiti di partecipazione; ha inoltre sostenuto di avere comunque dimostrato la disponibilità di entrambi i centri, contestando la valutazione del RUP sul contratto di locazione del centro principale, inutilizzato da oltre dieci anni, e sulla disponibilità delle cucine mobili emergenziali. In via subordinata ha contestato l'ammissione e l'aggiudicazione a favore dell'aggiudicataria, deducendo l'inidoneità o l'insufficiente disponibilità del centro emergenziale e l'omessa verifica dei requisiti di esecuzione, nonché l'omessa verifica di congruità del costo della manodopera. Con motivi aggiunti ha censurato la mancata verifica, da parte del Comune, della permanenza dei titoli di disponibilità dei centri di cottura dell'aggiudicataria, deducendo disparità di trattamento e carenza istruttoria. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando ulteriori carenze dell'offerta della ricorrente, tra cui il piano dei trasporti, la disponibilità del centro principale e l'effettività del centro emergenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi due motivi, ritenendo legittima l'esclusione. Ha qualificato la disponibilità dei centri di cottura come requisito di esecuzione, ma ha precisato che ciò non impedisce alla stazione appaltante di verificarne il possesso effettivo e la concreta acquisibilità dopo la proposta di aggiudicazione e prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula. L'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023 colloca infatti la verifica dei requisiti tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione stessa. Nel caso concreto, il centro principale era un immobile inutilizzato da oltre dieci anni, con attrezzature datate e necessità di rilevanti interventi edilizi, impiantistici, manutentivi e di adeguamento igienico-sanitario; la documentazione prodotta non dimostrava la sua operatività entro l'avvio del servizio. Quanto al centro emergenziale, la dichiarazione relativa alla messa a disposizione di cucine mobili non indicava caratteristiche, tempi e modalità di effettiva attivazione e richiedeva il trasferimento delle cucine, l'installazione e gli allacciamenti, senza garantire l'immediata operatività richiesta dal capitolato. La legittimità dell'esclusione ha comportato l'inammissibilità del terzo e quarto motivo e dei motivi aggiunti, poiché il concorrente legittimamente escluso non conserva un interesse qualificato, neppure strumentale, alla riedizione della gara o alla contestazione dell'aggiudicazione altrui. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai definita la controversia con la conferma dell'esclusione della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 per ciascuna delle due controparti, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato impone decisioni idonee a consentire la tempestiva, corretta e puntuale realizzazione del servizio oggetto dell'appalto.
art. 3 del Capitolato speciale d'appalto
La produzione, preparazione e confezionamento dei pasti dovrà avvenire presso il centro di cottura messo a disposizione dall'Aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto; l'aggiudicatario dovrà altresì garantire la disponibilità giuridica, per tutta la durata dell'appalto, di un secondo centro di cottura di emergenza.
La lex specialis configura la disponibilità dei centri di cottura come requisito di esecuzione, da possedere in concreto e in condizioni di idoneità e operatività in vista dell'avvio del servizio.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
La verifica dei requisiti dell'offerente si colloca tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione diviene immediatamente efficace dopo la verifica positiva.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito processuale per la controversia relativa alla procedura di gara.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato per l'istanza di accesso ai documenti proposta in corso di giudizio, sulla quale è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse con separata ordinanza.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non accolte in conseguenza del rigetto e dell'inammissibilità delle censure principali.
Massime di principio
- La qualificazione di una condizione come requisito di esecuzione, anziché di partecipazione, esclude che essa debba necessariamente essere posseduta al momento della presentazione dell'offerta, ma non impedisce alla stazione appaltante di verificarne l'effettivo possesso e la concreta acquisibilità dopo la proposta di aggiudicazione e prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto.
- La stazione appaltante non può aggiudicare né vincolarsi alla stipula di un contratto quando, alla luce della verifica successiva alla proposta di aggiudicazione, non risultino disponibili condizioni essenziali per l'immediato e corretto avvio del servizio. Il principio del risultato impone di anticipare tale verifica al momento procedimentale previsto dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023.
- La disponibilità di un centro di cottura richiesto dalla lex specialis non è effettiva se consiste in un immobile inutilizzato e bisognoso di rilevanti interventi di ripristino e adeguamento, quando non sia dimostrata la concreta operatività entro la data di avvio del servizio.
- La mera dichiarazione di disponibilità di attrezzature mobili non dimostra la disponibilità di un centro di cottura emergenziale quando siano necessari il trasferimento, l'installazione e gli allacciamenti e non siano specificati tempi e modalità di attivazione tali da garantire l'immediata continuità del servizio.
- Il concorrente la cui esclusione dalla gara sia stata legittimamente accertata non conserva un interesse qualificato, neppure strumentale, a contestare l'aggiudicazione ad altro concorrente o a ottenere la riedizione della procedura, sicché le relative censure sono inammissibili.
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