Sentenza n. 941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2744/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di inefficacia/invalidità della SCIA in sanatoria e contestuale ordinanza di demolizione di un soppalco realizzato in un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 per la realizzazione di un piano soppalco. Il Comune, con provvedimento adottato e notificato nel 2022, aveva dichiarato l’inefficacia o invalidità della SCIA e disposto la demolizione, ritenendo che l’intervento, per le sue caratteristiche, fosse subordinato a permesso di costruire e che la sanatoria dovesse essere richiesta ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. In primo grado erano stati dedotti la tardività dell’intervento comunale, il consolidamento della SCIA e il difetto di motivazione. In appello sono stati denunciati error in iudicando e in procedendo, omessa pronuncia, ultrapetizione, violazione degli artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001, dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 39, comma 1, c.p.a., in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché violazione del diritto di difesa, travisamento, difetto di motivazione, carenza dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità. L’appellante ha sostenuto che il Comune avrebbe esercitato tardivamente il potere di annullamento d’ufficio, oltre il termine di diciotto mesi, senza indicare un interesse pubblico concreto, e che dalla SCIA si sarebbe formato un titolo edilizio.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Lombardia n. 2744/2022 è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo che la SCIA presentata fosse una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, ma che l’intervento edilizio fosse soggetto a permesso di costruire e potesse essere eventualmente sanato soltanto mediante l’istanza prevista dall’art. 36. L’utilizzo della SCIA al di fuori dell’ambito applicativo previsto dalla legge impedisce il prodursi dei relativi effetti giuridici, compreso il consolidamento derivante dal decorso del termine per l’intervento repressivo. Il Comune, pertanto, non aveva esercitato un potere di annullamento d’ufficio su un titolo già formato, ma aveva rilevato l’inefficacia originaria della segnalazione, sicché non era necessario rispettare il paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990. Il giudice ha inoltre escluso una contraddizione tra la comunicazione di avvio, che prospettava anche in via eventuale l’annullamento della SCIA, e il provvedimento finale, che aveva ricondotto la fattispecie all’art. 36. Non è stata ravvisata neppure un’integrazione postuma della motivazione, poiché l’atto già evidenziava l’inapplicabilità dell’art. 37. Il silenzio comunale sull’istanza correttamente riconducibile all’art. 36 avrebbe potuto assumere valore di rigetto, non di assenso. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
La SCIA in sanatoria produce effetti soltanto quando l’intervento rientra nell’ambito applicativo previsto dalla norma; se l’opera è soggetta a permesso di costruire, la SCIA è improduttiva di effetti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Per gli interventi soggetti a permesso di costruire, la sanatoria deve essere richiesta mediante il procedimento previsto dall’art. 36; il silenzio dell’amministrazione ha valore di rigetto e non determina la formazione di un titolo edilizio per silentium.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione adottata per l’intervento edilizio ritenuto privo del necessario titolo.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il regime dell’annullamento d’ufficio, compreso il limite temporale e la necessità della ponderazione dell’interesse pubblico, non si applica quando la segnalazione presentata è estranea al proprio ambito legale e non ha prodotto alcun titolo.
art. 97 Cost.
Il principio di legalità dell’azione amministrativa impedisce di riconoscere effetti tipici a una SCIA utilizzata per un intervento non assoggettabile a tale istituto.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Esclude la formazione per silentium del titolo edilizio in sanatoria secondo il procedimento previsto dall’art. 36.
Massime di principio
- La SCIA produce gli effetti tipizzati dalla legge soltanto se l’intervento è riconducibile alle fattispecie per le quali il legislatore ne ammette l’utilizzo; quando è presentata per un intervento soggetto a un diverso titolo abilitativo, essa è improduttiva di effetti ab origine.
- Il decorso del termine entro il quale l’amministrazione può esercitare i poteri repressivi sulla SCIA non consolida la posizione del segnalante quando la segnalazione è stata utilizzata al di fuori dell’ambito applicativo dell’istituto.
- Quando la SCIA non ha prodotto alcun titolo edilizio perché inidonea rispetto alla tipologia dell’intervento, l’amministrazione non deve procedere al suo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, né deve dimostrare uno specifico interesse pubblico all’autotutela.
- Per gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, la sanatoria deve essere richiesta mediante il procedimento previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001; il silenzio dell’amministrazione nell’ambito di tale procedimento ha valore di rigetto e non comporta la formazione di un titolo edilizio tacito.
- Non costituisce integrazione postuma della motivazione il richiamo, nel provvedimento finale, alla disciplina corretta applicabile alla fattispecie quando l’atto aveva già evidenziato l’inidoneità del titolo edilizio invocato dal privato.
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