Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/02/2017 n. 648 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Condono e sanatorie - Domanda di definizione per condono non perfezionata da pagamento - Contestazione di duplicazione della tassazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La definizione del condono per versamenti omessi si perfeziona soltanto con il pagamento dell’importo dovuto e, ove previsto, con l’estinzione del giudizio tributario. Poiché il pagamento non era stato completato, il rapporto tributario non poteva considerarsi definitivamente definito. Pertanto, l’iscrizione a ruolo delle somme originariamente dovute non costituisce una duplicazione della tassazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la domanda di condono avesse definito il rapporto tributario e che la successiva iscrizione a ruolo delle somme comportasse una duplicazione della tassazione. La controversia riguardava, in particolare, il perfezionamento della definizione agevolata in assenza del pagamento integrale di quanto dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 9-bis della legge n. 289/2002

    La definizione agevolata dei versamenti omessi produce effetti soltanto quando il contribuente adempie al pagamento previsto dalla legge; la mera presentazione della domanda non è sufficiente a perfezionare il condono.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22317/2012

    La mancata integrale esecuzione dei versamenti necessari impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. In tale situazione, l’iscrizione a ruolo del tributo originario non comporta una duplicazione, perché il rapporto fiscale non era ancora stato definito.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono o sanatoria, da sola, non estingue il debito tributario: occorre rispettare integralmente le condizioni previste, in particolare il pagamento dovuto.
  • Se il pagamento previsto dalla definizione agevolata non viene completato, l’Amministrazione può procedere alla riscossione del tributo originario, secondo le regole applicabili.
  • Non vi è duplicazione d’imposta quando la somma richiesta deriva dal rapporto tributario originario e la definizione agevolata non si è perfezionata.
  • Per valutare l’efficacia di un condono occorre verificare termini, importi, modalità di pagamento ed eventuali ulteriori adempimenti, oltre alla possibile estinzione del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.