Cassazione Penale, Sentenza n. 48298/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nei confronti di Cinelli Giuseppe, per il reato di truffa aggravata (art. 640, comma secondo, n. 2-bis, in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto errata applicazione e inosservanza della normativa relativa all'art. 131-bis, sottolineando che: la contestazione riguardava una truffa on-line aggravata dall'aver approfittato della minorata difesa della vittima; sussisteva recidiva e precedenti specifici riconducibili a un comportamento abituale; tali elementi escludono i presupposti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso del Procuratore generale, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro. La Corte ha condiviso le osservazioni del ricorrente riguardo alla illegittima applicazione dell'art. 131-bis, alla luce della natura della truffa on-line, dell'aggravante per minorata difesa e della presenza di precedenti e recidiva che denotano abitualità.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ritenuto che i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis non ricorressero nel caso concreto: la presenza di aggravanti (minorata difesa), la recidiva e indici di abitualità escludono la possibilità di riconoscere la particolare tenuità.
art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen. (truffa aggravata per aver approfittato della minorata difesa)
art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.
La condotta contestata è stata qualificata come truffa aggravata per aver approfittato della minorata difesa della vittima; tale aggravante, secondo la giurisprudenza richiamata, rende incompatibile l'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 61, n. 5 cod. pen. (circostanza aggravante: minorata difesa)
L'aggravante per minorata difesa comprende condizioni della persona e circostanze di "tempo" e "luogo" (es. modalità on-line); quando sussiste e il reo ne ha approfittato, ciò ostacola il riconoscimento della particolare tenuità.
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021 (Rv. 280663-01)
Sez.2, n. 9113 del 17/02/2021, Rv. 280663-01
Principio richiamato dalla Corte: l'art. 131-bis non è applicabile quando l'agente ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, ivi comprese le circostanze di tempo e luogo (es. vendita on-line), confermando il limite interpretativo della causa di esclusione della punibilità.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis richiede accertamento stringente dei presupposti: assenza di recidiva, non abitualità del comportamento e offensività materiale esigua; se questi mancano, 131-bis non si applica.
- La contestazione dell'aggravante per aver approfittato della minorata difesa (art. 61, n. 5) – inclusi fattori legati a tempo/luogo e modalità on-line – impedisce di norma il riconoscimento della particolare tenuità.
- La presenza di precedenti specifici e di elementi che indicano comportamento abituale o sistematico esclude il requisito di non abitualità necessario per la tenuità del fatto.
- Nelle truffe on-line occorre valutare con rigore l'eventuale aggravante per minorata difesa: le modalità telematiche possono accentuare lo svantaggio della vittima e rendere meno probabile il riconoscimento di misure di clemenza come la non punibilità per tenuità.
- Il giudice di merito deve motivare in modo dettagliato la valutazione comparativa tra offensività del fatto, entità del danno e profilo soggettivo dell'agente prima di applicare l'art. 131-bis; una motivazione insufficiente può essere annullata in cassazione.
- In presenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero per violazione di legge, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio di merito che valuti correttamente i presupposti normativi.
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