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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 23162 - Corte di Cassazione

Tributi - Accertamento - Maggior reddito - Versamenti bancari - Assenza di documentazione contabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva escluso dai maggiori ricavi i prelevamenti bancari non giustificati e aveva ridotto il reddito accertato ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Secondo l’Amministrazione, spettava al contribuente dimostrare l’estraneità dei beneficiari dei prelievi all’attività economica e dovevano essere recuperati anche gli acquisti senza fattura, con le relative sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, secondo cui è illegittima, nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti, la presunzione automatica che assimila i prelevamenti bancari ingiustificati a ricavi non dichiarati. L’Amministrazione deve quindi provare concretamente che tali prelevamenti siano stati utilizzati per acquisti inerenti all’attività e che abbiano prodotto ricavi. L’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità rende applicabile tale principio anche all’annualità oggetto di causa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva in Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione è stata qualificata come "lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva".

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la norma non consente di presumere automaticamente che i prelevamenti bancari ingiustificati di un lavoratore autonomo costituiscano ricavi non dichiarati. Spetta all’Amministrazione dimostrare il collegamento concreto tra i prelievi, gli acquisti inerenti all’attività e la produzione di reddito.

  • Art. 51, comma 2, n. 1, D.P.R. n. 633 del 1972

    La disciplina delle indagini bancarie ai fini IVA deve essere applicata tenendo conto dell’esclusione della presunzione automatica sui prelevamenti prevista per lavoratori autonomi e professionisti.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014

    È arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari di un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’attività professionale e che questo produca reddito.

    La presunzione legale relativa ai prelievi bancari è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per i lavoratori autonomi e i professionisti, in quanto irragionevole e lesiva del principio di capacità contributiva.

  • Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Le regole sull’onere della prova e sulle presunzioni non consentono di fondare l’accertamento soltanto sull’esistenza di prelevamenti non documentati, quando il contribuente è un lavoratore autonomo; l’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori.

  • Artt. 6 e 8, D.Lgs. n. 471 del 1997

    Le sanzioni relative agli acquisti senza fattura o alla mancata regolarizzazione presuppongono la prova della specifica violazione e non possono derivare automaticamente dalla sola presunzione dei prelevamenti bancari.

Massime di principio

  • Per un lavoratore autonomo o professionista, un prelevamento bancario non giustificato non può essere automaticamente considerato un ricavo occulto: l’Amministrazione deve dimostrare il suo concreto impiego nell’attività produttiva.
  • La presunzione dei versamenti bancari può continuare a operare secondo le regole applicabili, mentre quella relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi è stata esclusa dalla Corte costituzionale.
  • La qualificazione del soggetto come lavoratore autonomo, anziché imprenditore, è decisiva: la presunzione prevista per l’attività d’impresa non può essere estesa automaticamente alle attività professionali o autonome.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi ulteriori, come pagamenti a fornitori, acquisti inerenti, movimentazioni collegate o altri indizi concordanti, per trasformare un prelevamento in un componente positivo di reddito.
  • La pronuncia di incostituzionalità produce normalmente effetti retroattivi, salvo che il rapporto tributario sia ormai definitivamente esaurito; pertanto il principio può incidere anche su annualità precedenti alla decisione.
  • La mancata tenuta della contabilità può legittimare l’accertamento induttivo e l’utilizzo delle indagini bancarie, ma non elimina i limiti costituzionali alle presunzioni né trasferisce automaticamente ogni onere probatorio sul contribuente.

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