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Sentenza

Sentenza n. 226/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 113/2025, RG 165/2025, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 22/05/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 23/05/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3), nonché per l’assegnazione del termine per provvedere non superiore a sessanta giorni e per la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento rispetto al prefiggendo termine;

Giustizia amministrativa202500908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Fermo n. 113/2025, notificata all'Amministrazione e non impugnata, quindi passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, l'assegnazione di un termine non superiore a sessanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro non era stata eseguita e che l'Amministrazione, costituitasi soltanto formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio riconosciuto alla docente nella sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza di una pronuncia contenente una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • L'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento al giudicato risulti accertato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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