Corte di giustizia, Sentenza C-87/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2021. — Hauptzollamt B contro XY. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 – Caviale delle specie di storione – Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici – Licenza di importazione – Deroga – Quantitativo massimo di 125 grammi per persona – Superamento – Intenzione di donare a terzi. — Causa C-87/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia interpreta le norme UE di attuazione della CITES sul caviale di storione importato come effetti personali. Stabilisce che la destinazione futura a terzi non esclude, di per sé, la qualifica di oggetto personale o domestico, purché manchi qualsiasi finalità commerciale. Tuttavia, se il quantitativo supera 125 g per persona e non è esibita la licenza di importazione, l'autorità doganale deve confiscare l'intero quantitativo di caviale introdotto.
Importazione di caviale di storione come oggetto personale: superamento del limite di 125 g e confisca integrale in assenza di licenza di importazione; rilevanza della destinazione a terzi ai fini della nozione di oggetti personali o domestici.
La questione giuridica
1) Se, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, in caso di importazione di caviale di storione oltre 125 g per persona senza licenza di importazione, debba essere confiscato solo il quantitativo eccedente oppure l'intero quantitativo importato. 2) Se il caviale di storione possa rientrare nella nozione di 'oggetti personali o domestici' dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 anche quando l'importatore dichiari di volerlo donare a terzi dopo l'ingresso nell'Unione.
Principio di diritto
Il caviale di storione può beneficiare della deroga per gli 'oggetti personali o domestici' se è di proprietà o posseduto a titolo personale e per fini non commerciali, anche se l'importatore intende regalarlo a terzi; è invece escluso se vi è una finalità commerciale. Inoltre, quando il quantitativo introdotto supera 125 g per persona e manca la licenza di importazione, l'intero quantitativo importato deve essere confiscato, non soltanto la parte eccedente, poiché la deroga è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre il limite fissato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 338/97
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 338/97
- Articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 338/97
- Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97
- Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97
- Regolamento (CE) n. 865/2006
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 865/2006
- Articolo 57, paragrafi 1, 3, 4 e 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006
- Regolamento (UE) n. 1320/2014
- Regolamento (UE) 2015/870
- CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973)
Importazione di caviale di storione e nozione di oggetti personali o domestici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra lo Hauptzollamt B e XY, relativa alla confisca di sei vasetti di caviale di storione introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza licenza di importazione. La Corte era chiamata a interpretare l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 e l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006.
Contesto normativo internazionale ed europeo
La Corte ricorda che il regolamento n. 338/97 attua nell'Unione la CITES e mira a proteggere le specie di flora e fauna selvatiche controllandone il commercio. Rilevano in particolare:
- l'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97, che definisce gli 'oggetti personali o domestici';
- l'articolo 4, paragrafo 2, che subordina l'introduzione di esemplari dell'allegato B alla presentazione di una licenza di importazione;
- l'articolo 7, paragrafo 3, che prevede una deroga per gli oggetti personali o domestici;
- l'articolo 16, paragrafo 2, che impone sanzioni, compreso il sequestro e, se del caso, la confisca. Il regolamento n. 865/2006 precisa le modalità applicative e, all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), esonera dal documento di (ri)esportazione o dalla licenza di importazione il caviale di storione fino a 125 g per persona, in contenitori contrassegnati individualmente.
Seconda questione: regalo a terzi e qualifica di oggetto personale
Esaminando anzitutto la seconda questione, la Corte afferma che il tenore letterale dell'articolo 2, lettera j), non richiede che l'importatore consumi personalmente l'esemplare o il prodotto derivato. Il criterio decisivo è l'assenza di finalità commerciale. La Corte richiama anche la risoluzione 13.7 della Conferenza delle Parti della CITES, che collega la nozione di effetti personali e oggetti domestici a esemplari posseduti per scopi non commerciali. Di conseguenza, il caviale di storione può essere qualificato come oggetto personale o domestico anche se destinato a essere regalato a terzi, purché da nessun elemento emerga un uso commerciale.
Prima questione: superamento dei 125 g e confisca
Quanto alla prima questione, la Corte rileva che l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), deroga al principio generale dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 338/97 e deve quindi essere interpretato restrittivamente. La finalità del sistema di tutela delle specie protette impone che la deroga resti limitata alle importazioni di esigui quantitativi di caviale. Pertanto, se il quantitativo importato supera 125 g per persona e manca la licenza di importazione, l'intero quantitativo introdotto deve essere confiscato. La soluzione opposta, limitata al solo eccedente, renderebbe la disciplina più complessa da applicare per le dogane e potrebbe incoraggiare importazioni prive di licenza.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il caviale di storione destinato a essere regalato a terzi può rientrare nella nozione di oggetti personali o domestici, se non vi è finalità commerciale, e beneficia quindi della deroga all'obbligo di licenza di importazione;
- se il quantitativo introdotto supera 125 g per persona e l'importatore non dispone della licenza, l'autorità doganale deve confiscare l'intero quantitativo di caviale importato.
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