Cassazione Civile, Sentenza n. 29471/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Sassari che, su opposizione del Fallimento Tavolara, aveva riesaminato la stima dell'indennità di riacquisto prevista dall'art. 63, l. 23 dicembre 1998, n. 448 (riacquisto di aree concesse per insediamenti industriali). Il Consorzio censura, in particolare, l'applicabilità al caso del procedimento speciale di opposizione alla stima ex art. 54 TUE e fa valere plurime doglianze relative alla competenza, al vizio di motivazione circa la deduzione delle contribuzioni pubbliche e alla violazione del giudicato amministrativo
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto il motivo principale (secondo motivo di ricorso) con cui il Consorzio sosteneva che il procedimento di cui all'art. 54 T.U. espropriazioni non è applicabile alla fattispecie prevista dall'art. 63 l. 448/1998. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva applicato il procedimento speciale del TUE, ha dichiarato la competenza del giudice ordinario (Tribunale di Tempio Pausania) e ha rinviato la causa per il rinnovo del giudizio avanti a quel giudice. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono compensate
Norme richiamate
art. 54 Testo Unico Espropriazioni (TUE)
Non applicabile per analogia alla procedura speciale di riacquisto prevista dall'art. 63 l. 448/1998; il procedimento di opposizione alla stima previsto dall'art. 54 TUE è limitato alle determinazioni dell'indennità nel contesto del procedimento espropriativo disciplinato dal TUE
art. 63 l. 23 dicembre 1998, n. 448
Regola il diritto dei consorzi di sviluppo industriale di riacquistare unilateralmente aree concesse; ha natura particolare e non è sovrapponibile alla disciplina dell'espropriazione ordinaria, pertanto le controversie patrimoniali correlate attinenti alla quantificazione del valore di riacquisto rientrano nella giurisdizione ordinaria salvo diversa disposizione
art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Richiamato in motivazione per ribadire che le competenze speciali previste dal TUE sono limitate alle sole controversie strettamente espropriative; non giustifica estensione del rito speciale all'art. 63 l. 448/1998
art. 112 cod. proc. civ.
Rilevata nella critica per omessa decisione di eccezioni di inammissibilità e violazione delle regole sul provvedimento motivato; impone al giudice di affrontare le questioni rilevanti sollevate dalle parti
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato dalle censure per vizio di motivazione; la decisione della Corte evidenzia che la questione processuale di competenza ha priorità valutativa e la mancata applicazione del rito speciale impone cassazione
Massime di principio
- La procedura speciale di opposizione alla stima ex art. 54 TUE è applicabile solo alle determinazioni dell'indennità nell'ambito del procedimento espropriativo disciplinato dal TUE e non si estende automaticamente ad istituti pubblicistici atipici come il riacquisto previsto dall'art. 63 l. 448/1998
- Le controversie patrimoniali sulla quantificazione del valore di riacquisto di cui all'art. 63 l. 448/1998 appartengono, in mancanza di espresso rinvio normativo, alla giurisdizione del giudice ordinario di primo grado; il giudice di appello non può invocare d'ufficio il rito speciale del TUE se non previsto
- Se è sollevata la questione di incompetenza funzionale o di inapplicabilità di uno speciale rito, il giudice deve decidere espressamente su tale eccezione: l'omessa pronuncia può costituire motivo idoneo alla cassazione
- Sulle modalità di deduzione delle contribuzioni pubbliche (seva dedurre tutto quanto ricevuto o solo le erogazioni strettamente inerenti all'immobile/elementi stabilmente ancorati) la questione di merito resta da decidere dal giudice ordinario; le interpretazioni restrittive (dedurre soltanto contributi inerenti al bene immobile) erano state adottate in sede di appello ma la Cassazione ha ritenuto primario il profilo della competenza, rinviando la valutazione sostanziale
- In situazioni analoghe è utile proporre e formalizzare immediatamente l'eccezione di incompetenza per il rito speciale e, se necessario, richiedere al giudice l'esame preliminare di tale questione per evitare decisioni sul merito adottate in rito inapplicabile
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