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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33476/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel giudizio di merito il professionista aveva chiesto, ex art. 14 del d.lgs. 150/2011, la condanna della cliente al pagamento di compensi professionali per assistenza giudiziale prestata in suo favore. La cliente si era difesa sostenendo di avere redatto personalmente le proprie difese e di aver fatto solo sottoscrivere gli atti al professionista, deducendo inoltre l'assenza di una prestazione effettivamente svolta o comunque la gratuità dell'incarico. Il Tribunale aveva ritenuto non provata la gratuità dell'opera, non contestato il conferimento del mandato e provata la revoca dell'incarico prima della trattazione, liquidando però il compenso solo per la fase introduttiva e al minimo tariffario. In cassazione la cliente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che il Tribunale avesse da un lato riconosciuto che l'atto introduttivo era stato redatto solo da lei e dall'altro avesse attribuito al professionista il diritto al compenso per la sola sottoscrizione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2232 e 2233 c.c. e dell'art. 4, comma 5, del d.m. 55/2014, assumendo che non potesse essere riconosciuto alcun compenso per le fasi di studio e introduttiva in mancanza di una prestazione effettiva del professionista.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse alcun contrasto logico irriducibile nella motivazione del Tribunale, perché quest'ultimo aveva dato atto della redazione dell'atto da parte della cliente, ma aveva anche accertato il conferimento del mandato difensivo, la sua revoca solo prima della trattazione e, soprattutto, l'assenza di prova di un accordo sulla gratuità della prestazione. In tale situazione, il professionista aveva diritto al compenso per l'attività effettivamente svolta, limitatamente alla fase introduttiva, e il Tribunale aveva correttamente liquidato tale compenso ai minimi tariffari, valorizzando la peculiarità del caso. Anche la censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché la sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte del professionista integra attività professionale remunerabile, se non è provato un diverso patto di gratuità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    è il rito utilizzato per la domanda di liquidazione/condanna al pagamento dei compensi professionali

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per la denuncia di nullità della motivazione; la Corte esclude la sussistenza del vizio prospettato

  • art. 2232 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2233 c.c. in tema di prestazione d'opera intellettuale e diritto al compenso

  • art. 2233 c.c.

    il compenso è dovuto secondo accordo o, in mancanza, secondo tariffe/usanze; nel caso, in assenza di prova della gratuità, il professionista ha diritto alla remunerazione

  • art. 4, comma 5, d.m. 55/2014

    richiamato per contestare la liquidazione delle fasi di studio e introduttiva; la Corte ritiene legittimo il compenso per l'attività effettivamente svolta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per la dedotta violazione di legge, ma il motivo è ritenuto inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali, una volta accertato il conferimento dell'incarico e l'attività difensiva effettivamente svolta, il compenso è dovuto salvo che sia provata la gratuità della prestazione.
  • La sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte del professionista costituisce attività professionale idonea a fondare il diritto al compenso per le fasi iniziali della controversia, anche se la redazione materiale dell'atto sia stata svolta in tutto o in parte dalla parte assistita.
  • La revoca del mandato prima della trattazione limita il compenso alle attività effettivamente espletate fino a quel momento, con liquidazione commisurata alla fase processuale concretamente svolta.
  • La censura di motivazione apparente o di contraddittorietà logica è inammissibile quando il ragionamento del giudice di merito, letto nel suo complesso, risulta coerente e fondato su fatti non contestati o comunque accertati.
  • In tema di compensi dell'avvocato, la contestazione della misura del compenso deve misurarsi con l'effettività della prestazione e con i criteri tariffari applicabili, ma non esclude il diritto alla remunerazione in assenza di prova di un patto di gratuità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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