Cassazione Penale, Sentenza n. 33514/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 04/04/2025 che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del 10/03/2025. Il ricorrente deduce: (1) insufficiente gravità indiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), sostenendo che i fatti a lui ascritti si esauriscono in un arco temporale limitato e che la messa a disposizione di locali dell'abitazione per il fratello sarebbe riconducibile al vincolo familiare, non a una stabile adesione associativa; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in tema di esigenze cautelari, poiché il Tribunale ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari unicamente perché la misura sarebbe stata eseguita nella stessa abitazione usata, secondo l'accusa, come luogo di stoccaggio della droga, senza valutare logicamente la capacità del ricorrente di rispettare le prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul profilo della gravità indiziaria (prima censura) il ricorso è stato sostanzialmente inammissibile: la valutazione del Tribunale circa l'esistenza di gravi indizi di partecipazione del ricorrente all'associazione, fondata su intercettazioni, acquisizioni OIE e dichiarazioni di collaboratori, non è apparsa manifestamente illogica né contraddittoria. Sul profilo delle esigenze cautelari (seconda censura) il ricorso è invece fondato: la Corte ha ritenuto illogica la decisione del Tribunale di escludere gli arresti domiciliari limitandosi a motivare l'inadeguatezza per il fatto che la misura sarebbe stata eseguita nella stessa abitazione indicata come luogo di custodia della droga, senza mostrare che il ricorrente avrebbe violato o eluso le prescrizioni. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio limitato alla valutazione della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; è la fattispecie associativa contestata al capo 1) e costituisce il reato associativo centrale della vicenda.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti (detenzione, traffico); richiamata con riferimento ai reati 'fine' ascritti ai capi 8) e 10).
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Norma sulle circostanze aggravanti specifiche per i reati di stupefacenti; citata in combinazione con l'art. 73 per qualificare i reati contestati.
Codice penale, art. 110
Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato, richiamato per la connessione tra condotte e partecipazione al progetto criminoso.
Codice penale, art. 81, comma secondo
Richiamo alle norme sull'aggravante per la commissione del reato da parte di più persone o con determinate modalità; usa a fini di inquadramento delle pene in relazione alla pluralità di autori.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che richiede la sintesi dei motivi di ricorso; qui utilizzata per la sintesi dei motivi ai fini di inammissibilità/valutazione.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma sulla competenza per il riesame e sugli adempimenti successivi: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente ai sensi di questa disposizione per nuovo giudizio limitato alla valutazione della misura cautelare.
Massime di principio
- In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione della gravità indiziaria è limitato: la Cassazione non riesamina i fatti se non è ravvisabile manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
- Per contestare la scelta della custodia in carcere come unica misura adeguata è efficace dimostrare che la decisione del giudice di merito è priva di congrua consequenzialità logica (ad es. negare i domiciliari solo per il luogo di esecuzione senza valutare la capacità di rispetto delle prescrizioni).
- La sola circostanza che l'arresto domiciliare debba essere eseguito nell'abitazione indicata come luogo di stoccaggio non è di per sé motivo sufficiente per escludere gli arresti domiciliari: occorre che il giudice mostri elementi che rendano probabile l'elusione delle prescrizioni o la reiterazione del reato.
- Le intercettazioni, le acquisizioni OIE e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituiscono elementi indiziari rilevanti e, se coerenti, possono sorreggere la valutazione di gravità indiziaria anche se il singolo imputato ha rapporti familiari con il capo dell'associazione.
- In presenza di decisioni cautelari contrastanti (es. giudice merito che riconosce affidabilità ma nega domiciliari per motivi formali) la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio limitato alla valutazione delle misure cautelari.
- Nelle difese cautelari è utile fornire elementi concreti sulla capacità di osservare le prescrizioni (es. lavoro stabile, frattura con i contesti criminosi, assenza di precedenti) e contestare la logica delle motivazioni contrarie del giudice, mirando a mostrare l'assenza di rischio concreto di elusione.
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