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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27018/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 606, comma 1, lett. h) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1‑bis, e 192, commi 3 e 4 c.p.p. Il ricorrente denunciava travisamento dei fatti e omessa/insufficiente motivazione circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dal coindagato (Prytula/Kanus Myroslava) e sosteneva che, alla luce delle dichiarazioni rese in incidente probatorio, veniva meno la gravità indiziaria a suo carico. Il Tribunale di Firenze aveva ritenuto sussistente un solido compendio indiziario fondato su sopralluoghi/recidivi passaggi nei pressi della villa, sullo spegnimento del telefono al momento della rapina (anche del presunto complice) e su una presunta confessione del coindagato Allija; non aveva però valutato adeguatamente il mutamento e la credibilità delle dichiarazioni della coindagata rese in incidente probatorio alla stregua del principio di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p. richiamato dall'art. 273, comma 1‑bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la valutazione del Tribunale circa il peso delle dichiarazioni del coindagato, rilevando che l'esame reso in incidente probatorio da Prytula Myroslava ha introdotto elementi sopravvenuti che richiedono una rivalutazione complessiva della gravità indiziaria. La Cassazione ha richiamato l'applicazione della regola di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p. (mediante il rinvio dell'art. 273, comma 1‑bis) che esclude la mera considerazione della sola credibilità del dichiarante e impone un riscontro esterno individualizzante idoneo ad attribuire il fatto al destinatario della misura. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame, con le indicazioni di valutare unitariamente gli elementi probatori alla luce dell'esame contraddittorio della coindagata.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma relativa all'appello contro le ordinanze in materia cautelare; in fatto è stata l'azione esercitata in appello dal difensore del ricorrente

  • art. 299 c.p.p.

    Norma che disciplina la misura della custodia cautelare in carcere, oggetto dell'istanza di revoca cui si riferisce l'ordinanza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. h) ed e) c.p.p.

    Motivi formali di cassazione riguardanti la violazione di norme processuali e il travisamento dei fatti; sono quelli richiamati nel ricorso per censurare la motivazione e la valutazione probatoria del giudice di merito

  • art. 273, commi 1 e 1‑bis c.p.p.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato; il comma 1‑bis rinvia all'art. 192 per i criteri di valutazione degli elementi indiziari quando si utilizzano dichiarazioni di coindagati

  • art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.

    esclude, ai fini dell'utilizzabilità della prova dichiarativa del coindagato, di considerare sufficiente la credibilità del dichiarante, ma impone la necessità di un riscontro esterno individualizzante

    Principio secondo cui le dichiarazioni del coindagato non possono da sole fondare la gravità indiziaria senza un riscontro esterno che le colleghi in modo specifico al destinatario della misura; la Corte ha richiamato l'obbligo di applicare tale criterio nel nuovo esame

  • art. 210 c.p.p.

    Norma sull'incidente probatorio: richiamata in relazione all'assunzione delle dichiarazioni della coindagata in contraddittorio e al valore probatorio di tale esame

  • art. 392 c.p.p.

    Norma che disciplina l'interrogatorio e le dichiarazioni rese in sede di indagini; richiamata in relazione alle dichiarazioni spontanee rese dalla coindagata prima dell'incidente probatorio

  • art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia di annullamento e rinvio

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 36267 del 30/05/2006, Spennato)

    Richiamata per precisare il livello di valutazione richiesto nel contesto delle misure cautelari: non si richiede certezza ma un'elevata probabilità di colpevolezza basata su riscontri adeguati

Massime di principio

  • Le dichiarazioni del coindagato non sono sufficienti da sole a sostenere la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari; è richiesto un riscontro esterno specifico (art. 192, comma 3 c.p.p., richiamato dall'art. 273, comma 1‑bis).
  • Se emergono elementi probatori sopravvenuti (es. esame in incidente probatorio che muta la versione), la richiesta di revoca della misura cautelare va rivalutata unitariamente alla luce del nuovo materiale probatorio.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da coindagati e indicare i riscontri che le connettono al soggetto destinatario della misura; la mancata valutazione può determinare annullamento e rinvio.
  • Nella fase di libertà cautelare la valutazione non richiede certezza assoluta ma un livello di probablità elevata: il giudice deve bilanciare elementi indiziari concreti e riscontri esterni per giustificare la permanenza della misura custodiale.
  • Un travisamento dei fatti o una motivazione contraddittoria o generica sul valore probatorio delle dichiarazioni può essere censurato in sede di cassazione con conseguente annullamento dell'ordinanza cautelare.

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