Cassazione Penale, Sentenza n. 26162/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente deduce: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per errata valutazione e mancato confronto tra atti (indagini difensive) che, secondo la difesa, dimostrerebbero che l'incontro con la presunta vittima era per dilazionare un debito e non per un'estorsione; (2) illogicità della motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. pen., sostenendo che non sussistono le caratteristiche del metodo mafioso e che la minaccia non era idonea a creare la coazione tipica del metodo mafioso; (3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p., per non avere adeguatamente considerato il lungo tempo trascorso dai fatti e per avere assunto che i precedenti penali del ricorrente dimostrino il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo fosse inammissibile perché ri-proposizione delle stesse censure già esaminate dal tribunale del riesame e contestazione di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità; il secondo motivo manifestamente infondato poiché il provvedimento impugnato aveva adeguatamente richiamato elementi (tra cui l'evocazione testuale della "famiglia Genovese" e l'agguato) idonei a fondare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; il terzo motivo infondato perché, nella linea ritenuta più plausibile dalla Corte, il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. nei reati aggravati dal metodo mafioso e che il tribunale del riesame aveva correttamente valutato i precedenti e l'assenza di elementi che dimostrassero la cessazione delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente il trattamento cartolare del ricorso; il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regolano i motivi di cassazione per vizio di motivazione e le limitazioni al sindacato di legittimità: la Corte controlla solo la manifestità dell'illogicità o la violazione di norme, non una nuova valutazione di merito.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per l'uso del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che i fatti e la narrazione (evocazione della 'famiglia Genovese', richiesta di 'pizzo', agguato) siano compatibili con la metodologia mafiosa.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce i 'gravi indizi di colpevolezza': la Corte osserva che l'accertamento della loro sussistenza in sede di merito non è sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 274 cod. proc. pen.
Imposta l'onere motivazionale del giudice in ordine all'adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto assolto tale onere dal tribunale del riesame, che ha motivato sulla persistenza delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati dal metodo mafioso; la Corte ha interpretato questa presunzione come superabile solo con prove concrete di cessazione/affievolimento delle esigenze (es. recedimento, collaborazione, trasferimento).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento all'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Riguarda adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; il provvedimento disponeva l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata nella discussione giurisprudenziale sul 'tempo silente' e sulla presunzione relativa di esigenze cautelari; la Corte menziona la riforma come background interpretativo per i vari orientamenti giurisprudenziali.
art. 611 (richiamo processuale alla forma cartolare) / art. 616 (sanzioni) e altri riferimenti processuali
Ulteriori riferimenti normativi procedurali utilizzati per la forma di trattazione del ricorso e per le conseguenze dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non si può chiedere una riconsiderazione integrale dei fatti; è sindacabile solo la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme specifiche.
- Le argomentazioni che ripropongono valutazioni di merito già esaminate dal giudice del riesame sono generalmente inammissibili; il ricorrente deve indicare vizi di motivazione chiari e specifici, non semplici divergenze valutative.
- Per contestare l'aggravante del metodo mafioso occorre far emergere l'assenza degli elementi tipici (evocazione di controllo del territorio, richiesta 'pizzo', minacce con finalità di controllo); la semplice minimizzazione della minaccia non è sufficiente se dal provvedimento emergono elementi concreti che suggeriscono la metodologia mafiosa.
- Il cosiddetto 'tempo silente' (decorso del tempo senza fatti nuovi) da solo difficilmente è sufficiente a superare la presunzione prevista per i reati aggravati dal metodo mafioso: è necessaria prova oggettiva di desistenza (es. recesso dall'associazione, collaborazione, trasferimento) o altri elementi specifici che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.
- Chi propone ricorso deve essere consapevole del rischio di essere condannato alle spese e, in caso di colpa nella scelta del motivo di cassazione, a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto è opportuno selezionare motivi specifici e non meramente ripetitivi.
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