Sentenza del 23/02/2018 n. 792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Operazioni inesistenti - Onere della Prova - Presunzioni semplici - Contabilità regolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contestazione dell'inesistenza delle operazioni indicate dal contribuente come presupposto per la deduzione dei relativi costi e la detrazione dell'imposta. L'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova dell'inesistenza delle operazioni, anche mediante presunzioni semplici. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la reale esistenza e la fonte legittima delle deduzioni e detrazioni effettuate. La mera regolarità formale della contabilità e la presenza di pagamenti contabilizzati non sono sufficienti, poiché possono costituire elementi agevolmente falsificabili.
La decisione
Il principio affermato è sfavorevole al contribuente quando l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni. In tal caso, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta della loro effettiva esecuzione; la contabilità formalmente regolare e le evidenze dei pagamenti, considerate isolatamente, non bastano. La decisione valorizza quindi la sostanza economica delle operazioni rispetto alla loro mera rappresentazione documentale.
Norme richiamate
Norme in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell'imposta
La deduzione dei costi e la detrazione dell'imposta presuppongono l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti; non è sufficiente la loro formale registrazione contabile.
Principi sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici
L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni semplici, l'inesistenza delle operazioni. Una volta forniti elementi presuntivi idonei, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare concretamente la legittimità delle deduzioni e detrazioni.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente produrre una prova diretta o documentale dell'inesistenza, potendo utilizzare un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non dimostra da sola l'effettività dell'operazione.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito una ricostruzione presuntiva plausibile, il contribuente deve produrre elementi sostanziali, come contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, prestazioni concretamente eseguite e coerenza economica dell'operazione.
- La valutazione deve concentrarsi sulla realtà economica dell'operazione e sulla sua effettiva inerenza, non soltanto sulla correttezza formale della documentazione.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe conservare una documentazione completa e coerente dell'intero ciclo commerciale, non limitandosi alla fattura e alla prova del pagamento.
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