Sentenza n. 423/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 876/2024 pubbl. il 09/05/2024 RG n. 1130/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando la mancata esecuzione, limitatamente all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente relativa all’anno scolastico 2021/2022, della sentenza del Tribunale di Frosinone, giudice del lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio e condannato il Ministero alla sua attivazione. La decisione era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 26 novembre 2024, con le formalità necessarie a conferirle efficacia di titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 18 aprile 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha escluso dal giudizio l’esecuzione della statuizione relativa alle spese del processo civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: rituale notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Nel merito, poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto per l’attività commissariale, ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento di 300 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto sostanziale della docente al beneficio riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 114, comma 3, c.p.a.
Fondamento processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei suoi confronti.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità previste per conferirle efficacia di titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosce al privato una prestazione amministrativa determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio, specificando gli atti necessari per conformarsi al giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell’Amministrazione competente, anche con facoltà di delega, e assegnandogli un termine ulteriore per l’esecuzione del giudicato.
- L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta, per tale ragione, la liquidazione di un compenso ulteriore.
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