Sentenza del 07/07/2015 n. 6159 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Applicazione dell'imposta - Atti che contengono più disposizioni - Clausola penale - Necessaria derivazione - Tassazione della sola disposizione più onerosa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’imposta di registro a un contratto contenente più disposizioni, tra cui una clausola penale accessoria. La questione era stabilire se la clausola penale dovesse essere tassata autonomamente oppure se, essendo strettamente connessa alle altre pattuizioni e derivando necessariamente dall’inadempimento contrattuale, dovesse applicarsi il criterio previsto dall’art. 21, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro, con tassazione della sola disposizione più onerosa.
La decisione
La clausola penale è stata considerata priva di autonomia negoziale e funzionalmente collegata al contratto principale, avente funzione risarcitoria per il mancato rilascio del ramo d’azienda alla scadenza dell’affitto. Poiché tra la clausola penale e le altre disposizioni contrattuali ricorre un rapporto di necessaria derivazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, del T.U.R., deve applicarsi l’art. 21, comma 2, del T.U.R.: l’imposta di registro è dovuta una sola volta, sulla disposizione che determina l’imposizione più onerosa, senza tassazione autonoma della penale.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, del Testo unico dell’imposta di registro (T.U.R.)
Atti che contengono più disposizioni tra loro necessariamente derivanti per la loro intrinseca natura.
La clausola penale, quando opera esclusivamente come conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione prevista nel contratto principale, presenta un rapporto di necessaria derivazione rispetto alle altre disposizioni.
Art. 21, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro (T.U.R.)
Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.
In presenza di disposizioni collegate da necessaria derivazione, non si sommano autonome imposizioni: si tassa soltanto la disposizione fiscalmente più onerosa.
Massime di principio
- Una clausola penale non deve essere tassata autonomamente quando costituisce una pattuizione accessoria, risarcitoria e condizionata all’inadempimento del contratto principale.
- Per applicare il criterio della tassazione unica occorre verificare un rapporto di necessaria derivazione tra le disposizioni, non una semplice connessione occasionale o meramente economica.
- Quando la penale deriva necessariamente dalla violazione di un’obbligazione contrattuale, l’atto va tassato considerando esclusivamente la disposizione che comporta l’imposta più onerosa.
- La clausola penale può invece assumere rilievo autonomo, con possibile distinta tassazione, se presenta una funzione o una struttura negoziale indipendente rispetto al contratto principale.
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