Parere n. 541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e lo Sportello Unico per l’Immigrazione U.T.G. di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento prot. N. P-MI/N/2020/123684 di rigetto dell’istanza per emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, deducendo: la violazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, perché né lei né il datore di lavoro avrebbero ricevuto la richiesta di produrre i documenti necessari; la violazione dell'art. 2967 c.c., per mancata prova da parte dell'amministrazione dell'invio della richiesta documentale; la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e conseguente impossibilità di presentare osservazioni e documentazione. L'amministrazione ha sostenuto di avere trasmesso il 4 marzo 2022 la richiesta documentale agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'istanza, precisando tuttavia che l'esito dell'invio non era più disponibile a causa della dismissione del sistema informatico utilizzato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo all'onere della prova, assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Il provvedimento di rigetto presupponeva il mancato invio della documentazione richiesta, ma l'amministrazione non ha fornito la prova dell'invio della comunicazione del 4 marzo 2022. La Sezione ha richiamato l'art. 64, comma 1, c.p.a., secondo cui spetta alle parti fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità sui fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. La mera indisponibilità dell'esito dell'invio, dovuta alla dismissione del sistema informatico, non supera l'onere probatorio, soprattutto a fronte della ferma contestazione della ricorrente circa la ricezione della richiesta. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato, restando impregiudicate le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.
Osservazioni
Violazione dell'art. 2967 c.c. e onere della prova
Il motivo è fondato. L'amministrazione, sulla quale gravava l'onere di provare l'invio della richiesta documentale posta a base del rigetto, non ha prodotto alcun elemento probatorio, limitandosi a riferire che l'esito dell'invio telematico non era più disponibile per la dismissione del sistema informatico. In presenza della ferma contestazione della ricorrente, tale carenza probatoria impone l'annullamento del provvedimento.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020
La censura non è esaminata autonomamente, risultando assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla mancata prova dell'invio della richiesta documentale.
Violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990
La censura non è esaminata autonomamente, risultando assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'onere della prova.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
emersione dal lavoro irregolare
La disposizione costituisce il quadro normativo dell'istanza di emersione e della verifica dei requisiti, inclusa la richiesta della documentazione necessaria e i successivi adempimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
art. 64, comma 1, c.p.a.
spetta alle parti l’onere di fornire elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni
L'amministrazione deve provare il fatto costitutivo del provvedimento di rigetto quando questo si fonda sul mancato adempimento a una richiesta documentale, ove il destinatario contesti di averla ricevuta.
art. 2967 c.c.
Il principio sull'onere della prova è applicato dalla Sezione alla contestata trasmissione della richiesta documentale da parte dell'amministrazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La norma è invocata dalla ricorrente per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma la relativa censura resta assorbita.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
È indicato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo di rigetto si fonda sul mancato adempimento del privato a una richiesta documentale, l'amministrazione deve provare l'avvenuta trasmissione della richiesta, soprattutto se il destinatario ne contesta fermamente la ricezione.
- La dismissione o l'indisponibilità del sistema informatico utilizzato per le comunicazioni non esonera l'amministrazione dall'onere di provare l'invio della comunicazione posta a fondamento del provvedimento.
- L'assenza della prova dell'invio di una richiesta documentale essenziale per la valutazione dei requisiti determina l'illegittimità del rigetto basato sul mancato deposito dei documenti richiesti.
- Nel ricorso straordinario, l'accoglimento di un motivo assorbente comporta l'annullamento dell'atto impugnato, lasciando impregiudicate le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.
Rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell'interno e lo Sportello Unico per l'Immigrazione, avente a oggetto il rigetto di un'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.
Fatti e procedimento amministrativo
Il datore di lavoro aveva presentato l'istanza il 24 luglio 2020 per l'assunzione della ricorrente con mansioni di assistenza alla persona e sostegno al bisogno familiare. Il 20 settembre 2022 lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva rigettato l'istanza, ritenendo che, nonostante il decorso del termine indicato nella comunicazione del 4 marzo 2022, non fossero stati trasmessi i documenti necessari alla verifica dei requisiti.
L'amministrazione ha riferito di avere inviato la richiesta documentale alle parti, agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'istanza. Ha tuttavia precisato che l'esito dell'invio non era più disponibile, poiché il sistema informatico impiegato per la gestione delle comunicazioni era stato dismesso.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, sostenendo di non avere mai ricevuto, né lei né il datore di lavoro, la richiesta di produrre la documentazione;
- la violazione dell'art. 2967 c.c., per mancata prova dell'invio della richiesta da parte dell'amministrazione;
- la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Valutazione sull'onere della prova
La Sezione ha ritenuto assorbente la censura relativa all'onere della prova. Il rigetto si fondava sul presupposto che la documentazione richiesta con la comunicazione del 4 marzo 2022 non fosse stata prodotta. Poiché la ricorrente aveva fermamente contestato di avere ricevuto tale comunicazione, spettava all'amministrazione dimostrare l'avvenuto invio.
Il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 64, comma 1, c.p.a., secondo cui le parti devono fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità relativi ai fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Nel caso concreto, l'amministrazione non ha prodotto la prova dell'invio e ha anzi riconosciuto che l'esito telematico non era più disponibile. Tale circostanza non consente di ritenere assolto l'onere probatorio, non potendo la perdita o l'indisponibilità dei dati informatici ricadere sulla destinataria della comunicazione.
Esito del ricorso
Il ricorso è stato accolto. Il provvedimento di rigetto è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Gli altri motivi, relativi alla violazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, non sono stati esaminati autonomamente perché assorbiti.
Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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