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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34184/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, il reddito da pensione percepito dal ricorrente quale ex dipendente della NATO. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 8, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083 non si estendesse al trattamento pensionistico, perché la norma agevolativa riguarda solo stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza di rapporto. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) violazione di legge per non avere la CTR considerato il suo status di dipendente dei Quartieri Generali Interalleati e la pretesa estensione dell'esenzione anche alla pensione; (2) vizio motivazionale per omessa o insufficiente motivazione sulla natura giuridica della pensione, sostenendo che essa sarebbe retribuzione differita e che la CTR non avrebbe spiegato perché trattarla diversamente dalla retribuzione percepita dallo stesso ente internazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esenzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962 è norma speciale di stretta interpretazione, applicabile solo agli stipendi e agli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro dai dipendenti dei Quartieri Generali Interalleati, non anche alle pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto. Ha valorizzato, inoltre, il Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate, in particolare l'art. 42, che assoggetta la pensione alla legislazione fiscale nazionale dello Stato di residenza del beneficiario, nonché la coerenza di tale soluzione con le fonti internazionali richiamate e con il meccanismo del tax adjustment. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'accertamento e la valutazione di fatti storici, non l'interpretazione delle norme giuridiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario; nel caso concreto ciò ha escluso la tardività del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte lo utilizza per esaminare la censura sulla portata dell'esenzione fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è limitato all'accertamento e alla valutazione dei fatti storici, non all'interpretazione e applicazione delle norme giuridiche.

  • art. 8, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083

    Norma speciale di stretta interpretazione: l'esenzione riguarda gli stipendi e gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro dai dipendenti dei Quartieri Generali Interalleati, non le pensioni successive alla cessazione del rapporto.

  • art. 42 del Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate

    "la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese"

    Conferma che le pensioni sono assoggettate a imposizione nello Stato di residenza del beneficiario secondo la legge fiscale nazionale.

  • Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951

    Richiamato per evidenziare che le fonti internazionali usano i termini "salaries and emoluments" e non includono espressamente le pensioni nell'esenzione.

  • Convenzione di Londra del 1951

    Richiamata come fonte internazionale coerente con la limitazione dell'esenzione a stipendi ed emolumenti.

  • Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952

    Richiamato in continuità con le altre fonti sovranazionali per escludere l'estensione automatica dell'esenzione alle pensioni.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Citato implicitamente nella qualificazione della pensione come reddito imponibile, ma non in modo autonomamente decisivo.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Prevede il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste da norme speciali devono essere interpretate in modo letterale e restrittivo, senza estenderle oltre i casi espressamente contemplati.
  • Se la norma agevolativa riguarda stipendi ed emolumenti percepiti in costanza di rapporto, la pensione corrisposta dopo la cessazione del rapporto non rientra nell'esenzione salvo previsione espressa.
  • Le fonti internazionali e i regolamenti di settore vanno letti in modo sistematico: quando prevedono che la pensione sia tassabile secondo la legislazione dello Stato di residenza, si conferma l'assoggettamento a imposizione interna.
  • Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare l'interpretazione delle norme giuridiche, ma solo l'omesso esame di fatti storici decisivi.
  • La qualificazione di una prestazione come 'retribuzione differita' in ambito lavoristico non comporta automaticamente l'esenzione fiscale prevista per gli emolumenti in servizio, se la disciplina tributaria applicabile distingue espressamente tra stipendio/emolumento e pensione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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