Ordinanza n. 27/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca nulla osta emessi dalla Prefettura di Piacenza, -OMISSIS- e -OMISSIS- del 31 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta al lavoro emessi il 31 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui la Prefettura di Piacenza ha revocato due nulla osta. La contestazione riguarda la valutazione della capacità economica del datore di lavoro rispetto alle istanze presentate. La società ha dedotto, in sostanza, l’inadeguatezza dell’istruttoria e la genericità della motivazione, poiché dai provvedimenti e dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione non risultavano dettagliatamente gli elementi istruttori esaminati per giustificare la contestata insufficienza della capacità economica.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha rilevato che i provvedimenti impugnati e la documentazione amministrativa non consentivano di individuare nel dettaglio gli elementi istruttori posti a fondamento della valutazione sulla capacità economica del datore di lavoro, rendendo generiche le ragioni delle revoche. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel grave e irreparabile pregiudizio derivante alla società dalla mancata disponibilità dei lavoratori necessari alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale. L’Amministrazione è stata ordinata a depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza provvedimenti di conferma o di revoca dei precedenti, adeguatamente e dettagliatamente motivati sugli elementi economico-reddituali relativi alla capacità economica del datore di lavoro rispetto alle domande presentate. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo all’11 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata accolta ai soli fini del riesame, in presenza di fumus connesso alla genericità della motivazione e di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta fondata sulla carente capacità economica del datore di lavoro è cautelarmente sospendibile quando il provvedimento e gli atti istruttori non rendono conoscibili in dettaglio gli elementi economico-reddituali esaminati dall’amministrazione.
- Quando l’amministrazione rivaluta la capacità economica del datore di lavoro ai fini della conferma o della revoca di un nulla osta, deve esplicitare e circostanziare gli elementi istruttori e reddituali posti a fondamento della determinazione, non essendo sufficiente una motivazione generica.
- La mancata disponibilità dei lavoratori oggetto dei nulla osta può integrare un pregiudizio grave e irreparabile per la società datrice di lavoro, qualora incida sulla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
- In sede cautelare il giudice può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, senza definire nel merito la controversia, ordinando all’amministrazione una riedizione motivata del potere entro un termine stabilito.
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