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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 12623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.P. impugnava per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. Deduceva la nullità della decisione per la mancata scrittura e sottoscrizione del dispositivo da parte del Presidente del Collegio, invocando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, e degli artt. 276 e 132 c.p.c. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo per l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. La sentenza della CTR era stata depositata l'8 marzo 2010, mentre il ricorso era stato notificato il 26 luglio 2011, oltre il termine di un anno e quarantasei giorni, comprensivo della sospensione feriale, previsto dall'art. 327 c.p.c. La successiva conoscenza della decisione, avvenuta secondo il ricorrente il 27 maggio 2011 tramite la notifica della cartella di pagamento, non ha rimesso in termini R.P. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 12 del 2002, art. 3, convertito dalla L. n. 72 del 2002

    Prevede la disciplina sanzionatoria applicabile all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza tributaria per asserita irregolarità nella formazione e sottoscrizione del dispositivo; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato il ricorso tardivo.

  • Artt. 276 e 132 c.p.c.

    Sono stati richiamati dal ricorrente per sostenere l'invalidità della sentenza in ragione della mancata scrittura e sottoscrizione del dispositivo da parte del Presidente del Collegio; anche tale questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c., nella formulazione ratione temporis

    Stabilisce il termine lungo per proporre impugnazione, pari nel caso concreto a un anno e quarantasei giorni considerando la sospensione feriale. Il mancato rispetto del termine comporta ex lege la decadenza dall'impugnazione, indipendentemente dalla conoscenza effettiva della sentenza.

Massime di principio

  • Prima di esaminare i motivi di merito o i vizi formali della sentenza, il giudice verifica la tempestività dell'impugnazione; se il termine è scaduto, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
  • Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione o dal deposito della sentenza, anche quando la parte affermi di averne avuto conoscenza effettiva in un momento successivo.
  • La notifica di un atto successivo, come una cartella di pagamento dalla quale emerga l'esistenza o la definitività della sentenza, non riapre normalmente il termine già scaduto e non consente di impugnare tardivamente.
  • È essenziale verificare subito la data di deposito della decisione e calcolare il termine applicabile, includendo o escludendo correttamente la sospensione feriale secondo la disciplina vigente all'epoca.
  • La decadenza dal termine di impugnazione comporta la soccombenza processuale e, di regola, la condanna alle spese in favore della controparte.

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