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Sentenza

Sentenza n. 8321/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire n. 01/QG/28427 del 2/7/2024 rilasciato da Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti alla Società Mellini Parking S.r.l., avente ad oggetto “Intervento B1.4-030- Realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà di Roma Capitale, sito in Lungotevere Mellini” e degli elaborati e pareri ivi allegati; - della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Direzione Sosta e Accessibilità, num. rep. QG/329/2023 del 16/3/2023 e num. prot. QG/11096/2023 del 16/3/2023 con la quale Roma Capitale ha dichiarato “chiusa definitivamente con esito positivo sulla base delle posizioni prevalenti, con le prescrizioni contenute nei pareri, la Conferenza di Servizi ex art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e modalità asincrona indetta il 06/09/2022 con nota prot. QG 31099, relativa al Procedimento Mellini Parking Srl per il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di un parcheggio sito in Lungotevere dei Mellini rientrante nella OdS n. 129/2008 ed avente il codice Intervento “B1.4-030”, ricadente nel Municipio Roma I, per la conferma dei pareri ottenuti nelle Conferenze di Servizi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1399 del 24/12/2012, dei pareri acquisiti agli atti del procedimento e degli atti di assenso per il rilascio del titolo abilitativo; - dei verbali della Conferenza di Servizi relativa alle sedute tenutesi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14- ter legge 241/1990, e, in particolare, della seduta del giorno 12/1/2023, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. QG 3339 del 25/01/2023, e della seconda seduta del 23/2/2023; - delle determinazioni di competenza delle Amministrazioni/Enti/Società coinvolte nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta nota prot. QG 31099 del 6/9/2022, e precisamente del parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione Infrastrutture e Trasporti di cui alla nota prot. n. QG/33155 del 20/9/2022, parere del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale di cui alla nota prot. n. QI/179557 del 26/10/2022, parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione Trasporto Pubblico Locale di cui alla nota prot. n. QG/40110 del 2/11/2022, parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di cui alla nota prot. NA/14524 del 7/11/2022, parere della Sovrintendenza Capitolina di cui alla nota prot. n. RI/40394 del 13/12/2022, parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Area Difesa del Suolo di cui alla nota prot. n. 13662 del 19/12/2022, parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità: nota prot. n. QG/0048950 del 30/12/2022, parere del Dipartimento Tutela Ambientale ì - Direzione Gestione Territoriale Ambiente e del Verde di cui alla nota prot. n. QL/154 del 2/01/2023, parere di “Acea ATO2” S.p.A. di cui alla nota prot. n. 0022823 del 11/01/2023 con cui, tra l'altro, viene trasmessa la nota prot. QG 47959 del 21/12/2022, parere del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative - Direzione Acquisizioni - Consegne e Conservatoria di cui alla nota prot. n. QC/11078 del 22/02/2022; - del nulla osta della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo (Area vigilanza e bacini idrografici) prot. U. 0214949 del 24/2/2023; - della nota prot. QG 31099 del 6/9/2022 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Direzione Sosta e Accessibilità, con cui Roma Capitale ha indetto la nuova Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. della L. n. 241/1990; - della determinazione dirigenziale esposta direttamente presso il cantiere e identificata con gli estremi n. rep. VR/525/2025 e n. prot. VR/47143/2025, datata 20/8/2025 recante la “disciplina di Traffico Provvisoria in Lungotevere dei Mellini - realizzazione parcheggio interrato da parte della Società Concessionaria Mellini Parking S.r.l. - installazione cantiere - Fase A”; - della determinazione dirigenziale num. prot. VR/1253/2025 del 9/1/2025 con cui è stata prorogata fino al 15/1/2025 la determinazione dirigenziale VR/894/2024; - della determina dirigenziale VR/894/2024, adottata da Roma Capitale al fine di consentire alla Società l'installazione di strumenti di monitoraggio presso Lungotevere dei Mellini; - del verbale QN 187541/2024 con cui Roma Capitale, in data 11/9/2024, ha disposto la consegna dell'area; nonché per la declaratoria di nullità ex art. 21 septies della L. 241/90 e/o, in ogni caso, per l'annullamento - della determinazione della Regione Lazio-Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G02332 del 22/2/2023 e del conseguente nulla osta alla realizzazione del parcheggio reso dalla Regione Lazio-Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo-Area Vigilanza e Bacini Idrografici, in qualità di Autorità Idraulica, num. prot. QG 7852 del 24/2/2023 (U. 0214949 del 24/2/2023). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/12/2025: Per l’annullamento per gli ulteriori motivi dedotti con il presente atto - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e segnatamente del permesso di costruire n. 01/QG/28427 del 2/7/2024 rilasciato da Roma Capitale, della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Direzione Sosta e Accessibilità, num. rep. QG/329/2023 del 16/3/2023 e num. prot. QG/11096/2023 del 16/3/2023, nonché dei relativi verbali e determinazioni delle Amministrazioni/Enti/Società partecipanti come dettagliati nell’epigrafe del medesimo ricorso introduttivo, e della Determinazione Regione Lazio-Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G02332 del 22/2/2023; - della nota del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti prot. 61136 del 2/12/2025, che non ha osteso la documentazione richiesta dai Ricorrenti con l’istanza del 21/11/2025; nonché per l’accertamento della violazione del vincolo di pertinenzialità di cui all’art. 9 della l. n. 122/1989 e degli obblighi previsti a carico della Concessionaria dall’art. 21 della Convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e la Concessionaria in data 31/7/2013, a rogito del Notaio M. P. Dragonetti, Rep. n. 10066 e Racc. 6.820; e per la declaratoria di accertamento del diritto dei Ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso del 21/11/2025 e, in particolare, di “copia integrale delle comunicazioni intercorse tra la Concessionaria e Roma Capitale relativamente alla procedura di assegnazione dei box auto/moto, ivi compresi i contratti preliminari di assegnazione previsti dall’art. 21 della Convenzione e dell’eventuale polizza fidejussoria integrativa”, con conseguente ordine a Roma Capitale di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202510603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato in Lungotevere dei Mellini, atti della conferenza di servizi, determinazione regionale e nulla osta idraulico, nonché diniego parziale di accesso alla documentazione relativa all’assegnazione dei posti auto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condomìni vicini)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire e gli atti presupposti deducendo, tra l’altro, difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata completa attualizzazione degli elaborati progettuali dopo circa dieci anni di inattività del progetto; incompetenza per omessa riapprovazione del progetto da parte della Giunta comunale; violazione dell’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 e nullità o illegittimità della determinazione regionale e del nulla osta idraulico, ritenendo illegittima la deroga amministrativa alla distanza minima di dieci metri dal piede dell’argine; mancato approfondimento delle interferenze idrogeologiche, della quota di falda e dei monitoraggi piezometrici e inclinometrici; insufficiente valutazione delle interferenze tra gli scavi e gli edifici vicini; violazione della disciplina comunale sulla larghezza dei marciapiedi e sulla sicurezza pedonale. Con i motivi aggiunti hanno inoltre dedotto la violazione delle prescrizioni di monitoraggio, il mancato rispetto del vincolo di pertinenzialità previsto dall’art. 9 l. n. 122/1989 e dall’art. 21 della convenzione tra Roma Capitale e la concessionaria, nonché l’illegittimità del diniego parziale di accesso alla documentazione relativa all’assegnazione dei box e alla polizza fideiussoria integrativa. Le amministrazioni e la concessionaria hanno eccepito, tra l’altro, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tardività del ricorso, violazione del giudicato formatosi su precedenti pronunce, carenza di legittimazione e interesse a ricorrere e infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha estromesso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non avendo adottato alcun atto impugnato né partecipato al procedimento, e l’Autorità di Bacino Distrettuale, il cui parere aveva natura endoprocedimentale e non era stato autonomamente censurato. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia riguardava i limiti all’esercizio della potestà edificatoria derivanti dal vincolo di inedificabilità presso gli argini e non l’uso o il regime delle acque pubbliche, sicché apparteneva alla giurisdizione amministrativa. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la pubblicazione all’Albo Pretorio non determinava, per soggetti estranei al procedimento, la decorrenza del termine; la piena conoscenza doveva essere collegata all’avvio dei lavori, alla percezione concreta della lesività, all’accesso agli atti o all’esecuzione dei testimoniali di stato. Ha respinto l’eccezione di giudicato, rilevando che le precedenti pronunce riguardavano atti e censure diversi e che il giudicato amministrativo copre i vizi effettivamente esaminati e i presupposti logici indefettibili della decisione. Ha riconosciuto sia la legittimazione derivante dalla vicinitas sia l’interesse a ricorrere, desunto dai potenziali pregiudizi statici, strutturali e di utilità pertinenziale prospettati e dalla redazione dei testimoniali di stato. Nel merito ha respinto le censure sulla mancata integrale attualizzazione del progetto, rilevando che erano stati aggiornati il computo metrico e il piano economico-finanziario e che non era necessario aggiornare ogni elaborato in assenza di modifiche fattuali o normative. Ha respinto anche le censure sulle interferenze idrogeologiche e strutturali, ritenendo tali profili adeguatamente esaminati nell’istruttoria e oggetto di monitoraggi in corso, nonostante la possibile opinabilità tecnica delle valutazioni. Ha respinto la censura sulla viabilità, qualificando i disagi come temporanei e non imputabili specificamente all’opera, oltre che compensati dalla realizzazione dei posti auto interrati. Ha invece accolto la censura relativa all’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904: la distanza minima di dieci metri dal piede dell’argine è derogabile solo da una disciplina locale specifica, generale e astratta, espressamente riferita alle distanze dagli argini e alle condizioni locali delle acque e delle opere di difesa. La determinazione regionale del 22 febbraio 2023, pur motivando sulle condizioni peculiari del muraglione e del rilevato stradale, aveva natura particolare e non possedeva i requisiti necessari per derogare al limite legale. Ha accolto anche la censura relativa all’art. 21 della convenzione, ritenendo insufficiente la sola prestazione della garanzia fideiussoria maggiorata all’80% in assenza della prova che la concessionaria avesse almeno avviato la ricerca degli assegnatari nell’ambito pertinenziale e che tale ricerca fosse rimasta senza esito per cause non imputabili. L’accoglimento comporta però soltanto il potere di Roma Capitale di valutare l’eventuale revoca della convenzione, non l’automatica inefficacia della stessa. È stata inoltre accolta l’istanza di accesso limitatamente alla polizza fideiussoria integrativa, con ordine a Roma Capitale di consentirne l’ostensione entro trenta giorni. Per effetto delle censure accolte sono state annullate la determinazione regionale n. G02332/2023, il nulla osta idraulico del 24 febbraio 2023 e, in via derivata, il permesso di costruire del 2 luglio 2024. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904

    gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori inferiore alla misura stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri dieci

    La distanza minima di dieci metri costituisce un vincolo legale di inedificabilità, riferito anche agli scavi e agli smovimenti del terreno, derogabile soltanto mediante una specifica disciplina locale avente carattere generale e astratto, espressamente dedicata alla tutela delle acque e alla distanza dagli argini.

  • art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933

    ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche

    La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento incide direttamente sul regime o sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche e delle opere idrauliche; non ricorre quando la controversia riguarda soltanto un limite edilizio posto a tutela del demanio idrico.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Per l’impugnazione dei titoli edilizi, la pubblicazione all’Albo Pretorio non determina automaticamente la decorrenza del termine nei confronti di soggetti estranei al procedimento; la decorrenza va collegata alla conoscenza della concreta lesività dell’intervento e, quando si contesti il quomodo dell’edificazione, alla percepibilità della reale consistenza dell’opera.

  • art. 21 della Convenzione tra Roma Capitale e la concessionaria

    Entro il termine di 270 giorni dal rilascio del nulla osta inizio lavori, i posti auto/moto pertinenziali sono assegnati/sub concessi esclusivamente ai proprietari di immobili ricadenti nell'ambito di influenza del parcheggio; il concessionario è obbligato ad individuare il 50% degli assegnatari entro i termini previsti; in difetto, gli effetti della concessione del diritto di superficie rimarranno sospesi e Roma Capitale potrà revocare la convenzione

    La possibilità di elevare all’80% la garanzia fideiussoria non esonera il concessionario dal dimostrare almeno l’avvio della ricerca degli assegnatari nell’ambito pertinenziale e l’eventuale esito infruttuoso per cause non imputabili.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di accesso proposta nel giudizio è accoglibile quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del documento e non emergano contrapposte esigenze di tutela di segreti aziendali; nel caso concreto è stata ordinata l’ostensione della polizza fideiussoria integrativa.

  • art. 14-quater, comma 1, l. n. 241/1990

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi assorbe gli atti e i pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti, i quali assumono natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili in assenza di specifiche censure rivolte al loro contenuto.

Massime di principio

  • Il limite di dieci metri previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 per fabbriche, scavi e smovimenti del terreno presso il piede degli argini costituisce un vincolo legale di inedificabilità; la deroga è ammissibile soltanto in presenza di una disciplina locale specifica, generale e astratta, espressamente dedicata alla regolazione delle distanze dagli argini e motivata sulle peculiari condizioni delle acque e delle opere di difesa. Un provvedimento amministrativo puntuale riferito a una singola opera non è sufficiente.
  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche richiede che il provvedimento impugnato incida direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche o sulle modalità di utilizzazione delle opere idrauliche. Appartiene invece alla giurisdizione amministrativa ordinaria la controversia concernente esclusivamente i limiti edilizi posti a tutela del demanio idrico, senza incidenza sull’uso o sul regime delle acque.
  • La vicinitas rispetto a un intervento edilizio fonda la legittimazione a ricorrere, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso. Quest’ultimo può essere desunto, in termini di prospettazione, da pregiudizi specifici quali rischi statici o strutturali per gli immobili prossimi, compromissione della fruibilità o perdita di utilità pertinenziali, anche quando tali pregiudizi siano potenziali e debbano essere verificati nel corso del giudizio.
  • La pubblicazione all’Albo Pretorio e l’esposizione del cartello di cantiere non determinano, di per sé, la piena conoscenza del titolo edilizio da parte del vicino estraneo al procedimento. Se si contesta il quomodo dell’intervento, il termine per ricorrere decorre quando l’opera o il suo stato di avanzamento rendano percepibili la consistenza concreta e la lesività dell’intervento, ferma la possibilità di proporre motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti.
  • In materia di convenzioni per parcheggi pertinenziali, la prestazione di una garanzia fideiussoria maggiorata non dimostra da sola l’adempimento degli obblighi di reperimento degli assegnatari nell’ambito di influenza dell’opera. Il concessionario deve almeno dimostrare di avere avviato la ricerca degli aventi diritto e che l’eventuale mancato raggiungimento della percentuale convenzionale dipenda da cause non imputabili; in difetto, l’amministrazione deve valutare le conseguenze convenzionali, inclusa l’eventuale revoca.
  • I pareri espressi dalle amministrazioni nell’ambito della conferenza di servizi hanno natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili quando la contestazione non investa il loro contenuto, mentre gli effetti lesivi si concentrano nella determinazione conclusiva della conferenza e nel provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAcque e demanio idricoLegittimazione e interesse a ricorrereAccesso difensivo
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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