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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18194/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, definito dal Tribunale di Roma con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per asserita genericità delle censure rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo la dichiarazione reddituale presentata troppo generica. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che la dichiarazione reddituale era stata comunque resa in giudizio con richiamo ai limiti di reddito e alle norme vigenti, e che tale formulazione, pur senza indicazione numerica dei limiti o quantificazione espressa dei redditi, era sufficiente a rendere operante l'irripetibilità delle spese e a manifestare l'impegno sulla veridicità della dichiarazione. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente fondato: ha affermato che la dichiarazione reddituale resa con richiamo ai limiti di reddito e alle norme vigenti, anche se non accompagnata dall'indicazione specifica dei limiti o dall'esatta quantificazione dei redditi posseduti, è idonea a dimostrare i requisiti per il beneficio dell'irripetibilità delle spese e a rendere l'impegno della parte sulla veridicità della dichiarazione. Perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando irripetibili le spese del giudizio di merito. Ha inoltre condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione reddituale non deve necessariamente contenere l'indicazione numerica dei limiti di reddito né la quantificazione espressa dei redditi posseduti, essendo sufficiente un richiamo ai limiti di legge e alle norme vigenti per far operare l'irripetibilità delle spese, se idonea a manifestare l'impegno di veridicità della parte.

Massime di principio

  • Ai fini dell'irripetibilità delle spese nei giudizi previdenziali, la dichiarazione reddituale può ritenersi sufficiente anche quando sia formulata per relationem ai limiti di legge e alle norme vigenti, senza necessità di riportare analiticamente tali limiti o di quantificare in modo espresso il reddito posseduto.
  • La verifica della dichiarazione reddituale deve essere condotta in modo non formalistico: ciò che rileva è che essa consenta di desumere la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e l'assunzione, da parte del dichiarante, dell'impegno sulla veridicità di quanto attestato.
  • Quando la decisione di merito è errata solo sul capo delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio sul punto e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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