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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10921/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (trasporto di 39 cittadini extracomunitari su un natante a Lampedusa il 31/1/2020). Con tre motivi denunciava: (1) errata applicazione/interpretazione della gamma edittale e mancata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p. rispetto all'applicazione di una pena base pari o superiore al medio edittale; (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione per non aver calibrare la pena sul minimo o medio edittale nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche; (3) mancata motivazione circa l'omessa applicazione di una pena pari o inferiore al medio edittale in presenza di attenuanti e di comportamento processuale positivo (ammissione dell'addebito). In sostanza il ricorrente contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio e la supposta insufficiente giustificazione ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte ha rilevato che la premessa difensiva sulla misura massima edittale (5 anni) era erronea: la fattispecie, nella versione applicabile ratione temporis dell'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, prevedeva una pena detentiva compresa tra 5 e 15 anni, per cui la pena base corrispondeva al minimo edittale e non al massimo o al medio come dedotto dalla difesa. La Corte ha inoltre affermato che non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la determinazione della pena base (anche al massimo edittale) e il riconoscimento delle attenuanti generiche; la scelta del giudice è legittima quando le due statuizioni si fondano su presupposti diversi. Per questi motivi i tre motivi di ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), tenuto conto della giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato applicata al caso; utilizzata come norma invocata nell'impugnazione ma la Corte ne ha ritenuto corretta l'applicazione in sede di merito

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998

    art. 12, commi 1 e 3-bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d) e al comma 3-ter, lett. b)

    La Corte ha interpretato che, nella versione applicabile ratione temporis, la pena detentiva prevista dal comma 3 era compresa tra 5 e 15 anni; l'aggravante prevista non poteva essere neutralizzata con un giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alle attenuanti generiche, per cui la pena base corrispondeva al minimo edittale

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per l'individuazione della pena. La Corte ha ricordato che l'adozione di una pena media o sovra-media deve essere giustificata secondo tali criteri, ma ha anche chiarito che non vi è una necessaria correlazione fra la determinazione della pena base e il riconoscimento delle attenuanti generiche quando fondati su presupposti diversi

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che indica le censure proponibili in cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi invocati ai sensi di questa norma manifestamente infondati e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità. La Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Autorizza la requisitoria scritta del Pubblico ministero in Cassazione; nel caso il PM ha depositato una requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'onere delle spese in caso di inammissibilità senza colpa grave del ricorrente; la Corte ne ha tenuto conto nel determinare l'obbligo di versamento equitativo

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono autonome: il giudice può determinare la pena alla misura edittale massima o minima e concedere comunque attenuanti, purché le motivazioni si fondino su presupposti distinti e coerenti
  • Per contestare con successo in Cassazione l'entità della pena è necessario dimostrare un errore nella determinazione della gamma edittale o nella valutazione delle circostanze, non semplicemente lamentare la mancata applicazione di un criterio discrezionale
  • Quando la difesa sostiene che la pena applicata è superiore alla media edittale, il ricorso deve dimostrare l'assenza di motivazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di questa dimostrazione rende il motivo manifesto infondato
  • In materia di reati legati all'immigrazione clandestina è essenziale verificare la versione dell'articolo applicabile ratione temporis, perché può variare la forbice edittale e incidere sulla valutazione sulla compatibilità tra aggravanti e attenuanti
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende anche se non è ravvisabile colpa grave nella proposizione del ricorso, secondo i criteri di equità e la giurisprudenza costituzionale

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