Cassazione Penale, Sentenza n. 20696/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato l'autorizzazione, concessa dal Magistrato di sorveglianza, a consentire a Pagnozzi l'acquisto e la detenzione in cella di compact disk musicali e di un lettore digitale con uso consentito nelle 24 ore. I ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e dell'art. 14 della circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2/10/2017 nonché richiamato il d.P.R. n. 230/2000 (art. 14, comma 2), sostenendo che il possesso e l'uso libero di tali dispositivi può comportare rischi di sicurezza, richiedere adempimenti e controlli non sempre esigibili, e che la limitazione oraria (vietare l'uso serale/notturno) è una misura ragionevole e necessaria per la sicurezza dell'istituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza del 16 maggio 2023 nella parte in cui consentivano l'uso del lettore CD nelle ore serali e notturne. La Corte ha affermato che, pur non essendo illegittimo in astratto autorizzare detenuti (anche 41-bis) all'acquisto e uso di CD e lettori, la regolazione delle modalità di fruizione (es. limiti orari) è materia organizzativa riservata all'Amministrazione penitenziaria e non sindacabile dal giudice se non quando sia manifesta irragionevolezza o sostanziale inibizione del diritto; pertanto il Tribunale aveva ecceduto i confini della giurisdizione pronunciando su un ambito decisionale amministrativo.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975)
Norma che disciplina il regime penitenziario differenziato; la Corte riconosce che le esigenze di sicurezza connesse al 41-bis giustificano una più rigorosa valutazione amministrativa sull'accesso a dispositivi tecnologici, pur non comportando una vietazione assoluta dell'uso di CD/lettori.
Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, art. 14.1
La circolare limita l'uso di apparecchiature (ammette televisori e radio forniti dall'Amministrazione e lettori digitali solo per consultazione di materiale giudiziario o di studio); la Corte rileva che detta disciplina supporta le ragioni organizzative e di sicurezza invocate dall'Amministrazione, ma non stabilisce una preclusione assoluta dell'uso ricreativo se le condizioni di sicurezza lo consentono.
d.P.R. n. 230/2000, art. 14, comma 2
Riferimento regolamentare che può fondare restrizioni su acquisti/possesso di determinati beni; la Corte prende atto che tale previsione sostiene le misure cautelative dell'Amministrazione ma non implica necessariamente una lesione dei diritti del detenuto se la restrizione è proporzionata.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Norme che disciplinano il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza; la Corte distingue tra diritto soggettivo 'nucleo intangibile' (tutela giurisdizionale) e modalità di esercizio del diritto (competenza amministrativa), ritenendo che il giudice intervenga solo se la modalità adottata dall'Amministrazione risulti manifestamente irragionevole o inibitoria.
Massime di principio
- Il possesso e l'uso di CD e lettori musicali non sono vietati in assoluto per i detenuti, nemmeno in regime 41-bis, ma la loro autorizzazione deve bilanciare il diritto alla "normalità" con le esigenze di sicurezza.
- La disciplina delle modalità di fruizione (es. limiti orari, ritiro notturno) è decisione di natura organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e rientra nella sua discrezionalità gestionale; il giudice interviene solo se la scelta amministrativa è manifestamente irragionevole o in pratica impedisce l'esercizio del diritto.
- Il reclamo giurisdizionale tutela il diritto soggettivo nella sua sostanza, non tutte le singole modalità organizzative; pertanto i detenuti possono ottenere tutela solo quando sia lesa la sfera essenziale del loro diritto.
- Le motivazioni di sicurezza addotte dall'Amministrazione (rischi tecnici, necessità di controlli sui dispositivi e sui contenuti, minore vigilanza notturna) sono rilevanti e possono giustificare restrizioni temporali o modalità di utilizzo proporzionate.
- Se l'Amministrazione consente l'uso di dispositivi, deve avere la possibilità pratica di eseguire i controlli necessari; l'onere organizzativo e di sicurezza può legittimare divieti o limitazioni laddove gli adempimenti richiesti risultino inesigibili.
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