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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20696/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato l'autorizzazione, concessa dal Magistrato di sorveglianza, a consentire a Pagnozzi l'acquisto e la detenzione in cella di compact disk musicali e di un lettore digitale con uso consentito nelle 24 ore. I ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e dell'art. 14 della circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2/10/2017 nonché richiamato il d.P.R. n. 230/2000 (art. 14, comma 2), sostenendo che il possesso e l'uso libero di tali dispositivi può comportare rischi di sicurezza, richiedere adempimenti e controlli non sempre esigibili, e che la limitazione oraria (vietare l'uso serale/notturno) è una misura ragionevole e necessaria per la sicurezza dell'istituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza del 16 maggio 2023 nella parte in cui consentivano l'uso del lettore CD nelle ore serali e notturne. La Corte ha affermato che, pur non essendo illegittimo in astratto autorizzare detenuti (anche 41-bis) all'acquisto e uso di CD e lettori, la regolazione delle modalità di fruizione (es. limiti orari) è materia organizzativa riservata all'Amministrazione penitenziaria e non sindacabile dal giudice se non quando sia manifesta irragionevolezza o sostanziale inibizione del diritto; pertanto il Tribunale aveva ecceduto i confini della giurisdizione pronunciando su un ambito decisionale amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975)

    Norma che disciplina il regime penitenziario differenziato; la Corte riconosce che le esigenze di sicurezza connesse al 41-bis giustificano una più rigorosa valutazione amministrativa sull'accesso a dispositivi tecnologici, pur non comportando una vietazione assoluta dell'uso di CD/lettori.

  • Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, art. 14.1

    La circolare limita l'uso di apparecchiature (ammette televisori e radio forniti dall'Amministrazione e lettori digitali solo per consultazione di materiale giudiziario o di studio); la Corte rileva che detta disciplina supporta le ragioni organizzative e di sicurezza invocate dall'Amministrazione, ma non stabilisce una preclusione assoluta dell'uso ricreativo se le condizioni di sicurezza lo consentono.

  • d.P.R. n. 230/2000, art. 14, comma 2

    Riferimento regolamentare che può fondare restrizioni su acquisti/possesso di determinati beni; la Corte prende atto che tale previsione sostiene le misure cautelative dell'Amministrazione ma non implica necessariamente una lesione dei diritti del detenuto se la restrizione è proporzionata.

  • artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario

    Norme che disciplinano il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza; la Corte distingue tra diritto soggettivo 'nucleo intangibile' (tutela giurisdizionale) e modalità di esercizio del diritto (competenza amministrativa), ritenendo che il giudice intervenga solo se la modalità adottata dall'Amministrazione risulti manifestamente irragionevole o inibitoria.

Massime di principio

  • Il possesso e l'uso di CD e lettori musicali non sono vietati in assoluto per i detenuti, nemmeno in regime 41-bis, ma la loro autorizzazione deve bilanciare il diritto alla "normalità" con le esigenze di sicurezza.
  • La disciplina delle modalità di fruizione (es. limiti orari, ritiro notturno) è decisione di natura organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e rientra nella sua discrezionalità gestionale; il giudice interviene solo se la scelta amministrativa è manifestamente irragionevole o in pratica impedisce l'esercizio del diritto.
  • Il reclamo giurisdizionale tutela il diritto soggettivo nella sua sostanza, non tutte le singole modalità organizzative; pertanto i detenuti possono ottenere tutela solo quando sia lesa la sfera essenziale del loro diritto.
  • Le motivazioni di sicurezza addotte dall'Amministrazione (rischi tecnici, necessità di controlli sui dispositivi e sui contenuti, minore vigilanza notturna) sono rilevanti e possono giustificare restrizioni temporali o modalità di utilizzo proporzionate.
  • Se l'Amministrazione consente l'uso di dispositivi, deve avere la possibilità pratica di eseguire i controlli necessari; l'onere organizzativo e di sicurezza può legittimare divieti o limitazioni laddove gli adempimenti richiesti risultino inesigibili.

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