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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26451/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un incendio boschivo sviluppatosi durante uno spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa patronale in un'area boschiva comunale. L'imputato, nella qualità di sindaco, era stato ritenuto responsabile in appello di incendio boschivo colposo per avere autorizzato lo spettacolo in un'area ritenuta inidonea e non adeguatamente bonificata, senza assicurare un'effettiva vigilanza sull'esecuzione da parte della ditta specializzata incaricata. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) si denunciava l'applicazione retroattiva dell'art. 423-bis, comma 2, c.p., assumendo che la fattispecie fosse successiva ai fatti; 2)-5) si contestava la configurabilità di una responsabilità colposa omissiva del sindaco e si sosteneva che il nesso causale fosse interrotto dalla condotta della ditta esecutrice, la quale avrebbe agito in difformità dalle indicazioni del sindaco, in presenza di forte vento e in area diversa da quella indicata e bonificata, con richiamo a una pretesa delega valida e alla previa attività di bonifica e vigilanza; 6) si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'erronea determinazione della pena, nonostante l'attivazione del sindaco per la bonifica dell'area e la pretesa ridotta offensività concreta della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla pretesa retroattività dell'art. 423-bis, comma 2, c.p., osservando che la disposizione era stata introdotta ben prima dei fatti. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi sulla causalità e sulla responsabilità omissiva perché fondati su una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accertata nelle sentenze di merito, inoltre in parte nuovi perché non dedotti in appello. La Corte ha confermato la ratio decidendi della doppia conforme: il sindaco, in forza degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, era titolare di una posizione di garanzia in materia di sicurezza pubblica e urbana, con dovere di vigilanza anche sull'operato del delegato; la delega non lo esonerava dal controllo, soprattutto in relazione ad attività pericolose. Ha poi ritenuto non confrontato il motivo sulla particolare tenuità del fatto e sulla pena, rilevando che i giudici di merito avevano valorizzato il rilevante pericolo per l'incolumità pubblica e l'entità dell'intervento necessario per fronteggiare l'emergenza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 423-bis, comma 2, c.p.

    La fattispecie di incendio boschivo colposo era già vigente al momento dei fatti; non vi è quindi applicazione retroattiva della norma incriminatrice.

  • art. 2 c.p.

    La pena è stata determinata secondo la disciplina più favorevole al reo ratione temporis.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno del divieto di retroattività in materia penale.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dalla difesa a sostegno del divieto di retroattività della legge penale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    I motivi sono stati sintetizzati nei termini strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Sono inammissibili i motivi che propongono una diversa ricostruzione dei fatti e non si confrontano con la sentenza impugnata.

  • art. 50 d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267

    Attribuisce al sindaco la responsabilità generale dell'amministrazione comunale e della rappresentanza dell'ente, rilevante ai fini della posizione di garanzia.

  • art. 54 d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267

    Fondamenta gli obblighi del sindaco in tema di sicurezza pubblica e urbana e il correlato dovere di vigilanza e controllo.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte valuta la non particolare tenuità del fatto alla luce del rilevante pericolo arrecato all'incolumità pubblica e dell'entità dell'intervento necessario a fronteggiare l'incendio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 205, conv. in l. 9 ottobre 2023, n. 137

    Richiamato per indicare che la pena è stata commisurata sulla base della disciplina edittale previgente più favorevole.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Nel loro complesso, attribuiscono al sindaco una posizione di garanzia per la sicurezza pubblica e urbana con obbligo di vigilanza anche in caso di delega.

  • Corte cost. n. 5 del 2026

    Richiamata per affermare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla fattispecie.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata quanto alla liquidazione della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di incendio boschivo colposo, non è configurabile violazione del divieto di retroattività se la fattispecie incriminatrice era già vigente al momento del fatto, anche se il ricorrente ne contesti l'introduzione normativa.
  • Il sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, è titolare di una posizione di garanzia in materia di sicurezza pubblica e urbana: quando autorizza o organizza attività pericolose deve assicurare una corretta procedimentalizzazione dell'evento e vigilare sull'operato di eventuali delegati.
  • La delega a terzi di attività con profili di pericolosità non esonera il delegante dall'obbligo di controllo; in particolare, la delega non vale a interrompere la responsabilità se il delegante omette la vigilanza o se l'attività viene autorizzata in un'area inidonea o non bonificata.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accertata nei gradi di merito, né motivi nuovi non devoluti in appello quando non attengano a questioni rilevabili d'ufficio.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando l'evento abbia creato un rilevante pericolo per l'incolumità pubblica e abbia richiesto un intervento emergenziale di significativo rilievo.
  • La commisurazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato la scelta entro il minimo edittale e il ricorso non si confronti effettivamente con tale apparato argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ambientaleImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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