Cassazione Penale, Sentenza n. 35265/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato estinta la pena pecuniaria di euro 960 inflitta con decreto penale irrevocabile del 19/10/2007. Il Procuratore ha dedotto la violazione dell'art. 212 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria (che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato) è l'elemento impeditivo dell'estinzione per decorso del tempo e non può essere valutato solo con riferimento al passaggio in giudicato del titolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di Teramo abbia errato valutando l'estinzione della pena basandosi esclusivamente sul momento del passaggio in giudicato. La Corte ha stabilito che, nel sistema vigente (art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002), l'inizio dell'esecuzione rilevante ai fini dell'interruzione dell'estinzione è costituito dall'iscrizione a ruolo e dall'avvio della riscossione coattiva (con notificazione della cartella di pagamento o iscrizione a ruolo), non semplicemente dal passaggio in giudicato. Ha dunque rinviato il giudizio al Tribunale di Teramo perché verifichi se e quando sia iniziata l'esecuzione coattiva (iscrizione a ruolo o notificazione della cartella) prima del compimento del termine di estinzione.
Norme richiamate
art. 212 d.P.R. n. 115/2002
prevede che, divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio notifichi al debitore invito a pagare l'importo dovuto entro un mese dalla notificazione dell'invito ed a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento
La norma, applicabile alle esecuzioni anteriori alla riforma successiva, disciplina una richiesta bonaria di pagamento da parte dell'ufficio giudiziario; la Corte ha ritenuto che tale disciplina risulti in contrasto con la disciplina successiva (art. 227-ter) e non possa essere interpretata come idonea da sola a far decorrere l'esecuzione ai fini dell'interruzione dell'estinzione ove sia intervenuta la successiva procedura di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
art. 213 d.P.R. n. 115/2002
l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per l'adempimento e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento; la documentazione viene trasmessa al concessionario competente per territorio che avvia la riscossione coattiva previa notificazione della cartella di pagamento
Stabilisce la sequenza procedurale che porta all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva: secondo la Corte, l'effettivo inizio della esecuzione coattiva si realizza con l'iscrizione a ruolo e la successiva attività del concessionario
art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dal d.l. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008)
Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata
Secondo la Corte questa norma regola il sistema attuale: l'iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato e la successiva attività dell'agente della riscossione (notifica della cartella/intimazione) costituiscono l'inizio dell'esecuzione rilevante per impedire l'estinzione della pena pecuniaria
art. 235 d.P.R. n. 115/2002
prevede che, dopo l'annullamento del credito per irreperibilità del debitore (art. 219), nel caso di invito al pagamento riferito a pene pecuniarie l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile
Limita l'iscrizione a ruolo dopo annullamento per irreperibilità; la Corte lo cita per delineare le condizioni nelle quali l'iscrizione e la successiva riscossione possono avere luogo
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva l'inizio effettivo dell'esecuzione coattiva (iscrizione a ruolo e/o notificazione della cartella di pagamento), non il semplice passaggio in giudicato del titolo
- Nei casi di provvedimenti divenuti esecutivi dopo l'introduzione dell'art. 227-ter, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato: tale iscrizione e l'attività dell'agente della riscossione manifestano la pretesa punitiva dello Stato e interrompono l'estinzione
- La mera esistenza di un invito o richiesta bonaria di pagamento da parte dell'ufficio (disciplina anteriore/art. 212) non è sufficiente, se non sia poi seguita l'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella, ad impedire l'estinzione quando il sistema legislativo prevede l'intervento del concessionario
- In situazioni analoghe, il giudice che valuta l'estinzione deve verificare documentalmente l'avvenuta iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella di pagamento e la relativa datazione, prima di dichiarare l'estinzione della pena
- Per il debitore e per l'ufficio è essenziale accertare e documentare i passaggi formali della procedura esecutiva (iscrizione a ruolo, notifiche del concessionario) perché solo tali atti interrompono la prescrizione/estinzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35108/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35109/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35110/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35111/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35112/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35116/2024 del 19/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →