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Ordinanza

Ordinanza n. 370/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza. della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 267/2024 pubblicata il 12/3/2024.

Giustizia amministrativa202501552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 267/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei professori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 267/2024, pubblicata il 12 marzo 2024. Dal testo emerge che l'Amministrazione non aveva documentato l'integrale esecuzione della pronuncia, in particolare con riguardo al pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei professori. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito, ritenendo indispensabile acquisire documentazione dall'Amministrazione. Ha disposto che, entro 60 giorni, siano trasmesse copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. In caso di mancata trasmissione, nei successivi 30 giorni dovrà essere depositata una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per l'11 giugno 2026 ed è stata ordinata la comunicazione dell'ordinanza e della sentenza da ottemperare al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione richiede l'accertamento dell'effettivo adempimento dell'amministrazione, il giudice può disporre l'acquisizione di documenti e informazioni necessari prima di definire il merito della controversia.
  • In presenza di una contestata o non documentata esecuzione di una sentenza, il giudice può imporre all'amministrazione termini perentori di deposito della prova dell'adempimento oppure, in mancanza, di una relazione dettagliata sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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