Sentenza n. 933/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del permesso di soggiorno per attesa occupazione fondato su nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi prefettizi relativi al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il datore di lavoro, dopo avere richiesto i nulla osta nell'ambito del decreto flussi 2022 e dopo il rilascio dei visti, aveva comunicato di non poter procedere alle assunzioni per l'assenza di commesse e per proprie difficoltà economico-finanziarie. Le pratiche erano state archiviate per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. I ricorrenti, tuttavia, erano entrati in Italia e avevano chiesto il permesso per attesa occupazione. Hanno dedotto: violazione della disciplina sul permesso per attesa occupazione e della circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, con eccesso di potere per sviamento, illogicità e travisamento; violazione degli artt. 22, 4 e 5 del d.lgs. 286/1998; violazione dei principi di buona fede, tutela dell'affidamento, proporzionalità e ragionevolezza; violazione dei principi costituzionali di tutela del lavoro e della dignità della persona. Secondo i ricorrenti, la mancata assunzione era imputabile esclusivamente al datore di lavoro e l'ingresso era avvenuto sulla base di regolare nulla osta e visto. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha sostenuto l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di irricevibilità. Il ricorso, notificato il 21 aprile 2026, è stato proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a. rispetto ai provvedimenti prefettizi comunicati ai ricorrenti il 28 agosto 2025. Il Collegio ha rilevato anche che un precedente ricorso era stato dichiarato inammissibile per nullità della notificazione, senza incidere sulla decorrenza del termine per impugnare. In via ulteriore, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito: i lavoratori erano stati informati tempestivamente dell'indisponibilità del datore di lavoro e, nonostante ciò, avevano fatto ingresso in Italia; non avevano mai sottoscritto un regolare contratto di lavoro con il datore e non potevano quindi pretendere il permesso per attesa occupazione. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, con spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l'impugnazione non è stato rispettato, poiché il ricorso è stato notificato quasi otto mesi dopo la comunicazione del provvedimento impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato con riferimento ai preavvisi di rigetto adottati prima dei dinieghi definitivi.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del lavoro subordinato degli stranieri e ai presupposti del soggiorno; il TAR ha ritenuto comunque non spettante il permesso per attesa occupazione in assenza della sottoscrizione del contratto di lavoro.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai presupposti dell'ingresso e del soggiorno dello straniero.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Richiamato dai ricorrenti in relazione al rilascio del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo è irricevibile quando viene notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla comunicazione del provvedimento lesivo; la proposizione di un precedente ricorso dichiarato inammissibile per nullità della notificazione non riapre né sospende il termine per proporre una nuova impugnazione validamente notificata.
- In assenza della sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro e quando l'indisponibilità del datore di lavoro sia stata tempestivamente comunicata al lavoratore prima dell'ingresso in Italia, il lavoratore straniero non può pretendere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione sulla base del solo nulla osta e del visto d'ingresso.
- L'ingresso nel territorio nazionale effettuato nonostante la preventiva conoscenza dell'impossibilità del datore di lavoro di procedere all'assunzione esclude, secondo la decisione, la possibilità di imputare all'amministrazione la situazione che impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione.
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