Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27038/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di un'unità immobiliare relativa alla struttura di sostegno degli aerogeneratori di una centrale eolica, dichiarata tramite procedura DOCFA con categoria D/1 e poi oggetto di avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, che ha confermato la categoria ma attribuito una rendita maggiore. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la CTR, riformando, aveva invece ritenuto l'avviso validamente motivato e corretto nel metodo di stima. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione del giudicato interno e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio avesse appellato solo una parte della decisione di primo grado, lasciando intatta la statuizione di nullità per violazione dell'art. 7 L. 212/2000; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente motivazione dell'avviso; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della maggior rendita; 5) violazione dell'art. 28, comma 1, DPR 1142/1949 per avere la CTR ritenuto applicabile un criterio di costo di costruzione senza verificare il criterio prioritario del valore del capitale fondiario; 6) violazione dell'art. 28, comma 2, DPR 1142/1949 per avere utilizzato un criterio residuale senza passare dal criterio principale; 7) nullità per omessa motivazione su fatti essenziali, per non avere esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente; 8) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato gli elementi di confronto offerti dalla società a sostegno della correttezza della rendita dichiarata.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo infondati il dedotto giudicato interno, la censura di motivazione apparente, le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sulla ripartizione dell'onere della prova, nonché le contestazioni sui criteri di stima catastale. Ha invece accolto il settimo e l'ottavo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente né dato conto delle deduzioni e degli elementi probatori da questa offerti, limitandosi ad aderire alla tesi dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Basilicata anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    l'appello dell'Ufficio è stato ritenuto idoneo a censurare implicitamente anche la statuizione di nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 L. 212/2000, senza formazione di giudicato interno

  • art. 2909 c.c.

    non si è formato un giudicato interno sulla diversa ratio di nullità invocata dalla ricorrente

  • art. 7 L. 212/2000

    "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241"

    la motivazione dell'atto deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; nel DOCFA la motivazione è sufficiente se i dati del contribuente non sono disattesi e la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato come parametro generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente, ossia non consente di percepire l'iter logico della decisione

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; la mera apparenza integra nullità

  • art. 111 Cost., comma 6

    viene richiamato l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 2697 c.c.

    la censura è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva già valorizzato gli elementi oggettivi della DOCFA e la stima diretta dell'Ufficio

  • art. 28, comma 1, DPR 1142/1949

    richiamato dalla ricorrente come criterio prioritario di determinazione della rendita, ma la Corte richiama la giurisprudenza sul criterio del costo medio infracensuario per gli impianti eolici

  • art. 28, comma 2, DPR 1142/1949

    consente, quando non sia possibile determinare il valore venale, la valutazione col costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione

  • art. 10 R.D.L. 651/1939

    norma di riferimento per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale

  • articoli 8, 28, 29 e 30 del Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con d.p.r. 142/1949

    utilizzati dalla CTR come base normativa del metodo estimativo

  • art. 2 d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993

    richiamato per la procedura DOCFA e per l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento

  • d.m. n. 701/1994

    norma regolatrice della procedura DOCFA richiamata in tema di motivazione dell'avviso di classamento

Massime di principio

  • Nel procedimento DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente quando l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita e la divergenza rispetto alla rendita proposta dipende da una diversa valutazione tecnica del bene, purché gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non siano stati disattesi.
  • Se l'atto impugnato è stato motivato richiamando relazione di stima, metodo estimativo e criteri applicati, la motivazione può ritenersi congrua e non meramente apparente, purché dalla sentenza sia ricostruibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né le basi del convincimento, non essendo sufficiente che la motivazione sia sintetica o non originale.
  • In tema di rendita catastale di unità immobiliari speciali, il giudice deve confrontarsi con gli elementi probatori offerti da entrambe le parti; l'omesso esame della documentazione decisiva prodotta dalla parte contribuente comporta cassazione della sentenza.
  • Il giudice di merito non è tenuto a rispondere analiticamente a ogni allegazione, ma deve comunque esporre gli elementi di fatto e di diritto essenziali posti a fondamento della decisione; ciò che non è espressamente esaminato si intende implicitamente disatteso solo se la motivazione consente di comprenderne il rigetto.
  • Per la determinazione della rendita catastale di impianti eolici realizzati anteriormente al 10 gennaio 2016, rileva il criterio del costo medio infracensuario, con ricondizionamento dei costi all'epoca censuaria tramite indici ISTAT, in assenza di indici specifici di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.