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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11970/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'appello contro l'aggravamento della misura cautelare da divieto di dimora a custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava, con due motivi: (1) l'illogicità della motivazione relativamente ai gravi indizi di colpevolezza e la presunta violazione del principio devolutivo, sostenendo che non sussistono legami di natura criminale e invocando l'istituto dell'impossidenza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.; (2) la mancanza e l'illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che la pena concretamente prevedibile è contenuta sotto i tre anni, che l'imputato è collaborativo e che non è stata fornita una analitica dimostrazione dell'inadeguatezza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontano con l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, mancandone la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione della gravità della condotta violativa delle prescrizioni è riservata al giudice del merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Per questi motivi è stata confermata la legittimità dell'ordinanza di aggravamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stato dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale che incrimina la detenzione ai fini di cessione di stupefacenti; i fatti contestati (detenzione di cocaina e precedente condanna) sono stati ritenuti riconducibili a questa fattispecie e utili a valutare la gravità indiziaria e la reiterazione criminale.

  • art. 273 c.p.p.

    Riferito dall'imputato in relazione all'impossidenza/assenza di legami criminali; la Corte ha rilevato che non è stato dimostrato un elemento idoneo a far valere una causa di esclusione dell'applicazione della misura ai sensi di detta norma.

  • art. 54 c.p.

    Citato dalla difesa come possibile giustificazione (impossidenza) che, se provata, potrebbe escludere il reato; la Corte ha ritenuto che non sia stata fornita una versione alternativa o elementi probatori in tal senso.

  • art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto i motivi insufficientemente specifici e non correlati alle ragioni decisive del provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità.

  • art. 276 c.p.p.

    Norma che consente l'aggravamento della misura cautelare; la Corte d'appello e il Tribunale del riesame hanno ritenuto legittimo l'aggravamento in presenza di reiterazione del reato e violazione delle prescrizioni del divieto di dimora.

  • art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza dispone l'inoltro degli atti secondo quanto previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • In materia di aggravamento delle misure cautelari per violazione delle prescrizioni, la valutazione della gravità della condotta è riservata al giudice del merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e connessi alle ragioni decisive del provvedimento impugnato: contestazioni generiche sul quadro indiziario o sulle esigenze cautelari senza un confronto diretto con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili.
  • La reiterazione del reato e la violazione delle misure non detentive (es. divieto di dimora) costituiscono elementi forti a favore dell'aggravamento della misura cautelare, a meno che la difesa non proponga elementi probatori concreti e specifici per confutare tale quadro.
  • La mera prospettazione di una pena potenzialmente contenuta o della collaborazione dell'imputato non è sufficiente, di per sé, a impedire un aggravamento cautelare se non accompagnata da argomentazione e prova tali da dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.
  • Quando si invoca l'impossidenza o l'assenza di legami criminali (art. 273 c.p.p. o art. 54 c.p.), è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici; senza ciò tali deduzioni restano inidonee a negare la legittimità dell'aggravamento.

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