Cassazione Penale, Sentenza n. 46544/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della sentenza di condanna per il reato di truffa (Tribunale e Corte d'Appello di Bologna). Il difensore ha dedotto: violazione dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 640 c.p. e omessa motivazione, in quanto la Corte d'Appello non avrebbe considerato i "motivi nuovi" (denuncianti una mutazione dell'imputazione: da falsificazione dell'assegno a spendita di titolo clonat o con induzione in errore); violazione del principio di correlazione per incongruenza tra imputazione e motivazione (contestata variazione narrativa rispetto all'originaria incolpazione: consegna dell'assegno in luogo del pagamento dell'autovettura); mancata motivazione sulla concessione di una provvisionale alla parte civile nonostante il dubbio su un eventuale risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo (denuncia di omessa applicazione del principio di correlazione sui "motivi nuovi") è geneticamente inammissibile perché i motivi nuovi non erano funzionalmente correlati al gravame principale (che verteva solo su eccessività della pena e sulla provvisionale); il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la citazione di una "svista" nella ricostruzione del fatto non incide sulla qualificazione sostanziale né sui diritti di difesa, dato che la questione di merito non era devoluta al giudice d'appello; il terzo motivo relativo alla provvisionale è privo di fondamento in Cassazione, atteso il carattere discrezionale e non impugnabile della statuizione circa la provvisionale in sede penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; qui è indicato che il procedimento è stato trattato secondo tale norma.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dei motivi di impugnazione e al principio di correlazione: i motivi nuovi devono riguardare i punti della decisione già investiti dall'impugnazione originaria, pena l'inammissibilità.
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa; richiamata come fattispecie oggetto del procedimento per cui è stata confermata la condanna.
Giurisprudenza di legittimità (principio sul carattere non impugnabile della provvisionale in Cassazione)
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019; n. 43886 del 26/04/2019 e altre
La concessione e quantificazione della provvisionale in sede penale è una decisione discrezionale e delibativa, non necessariamente impugnabile in Cassazione; destinata ad essere assorbita dalla liquidazione definitiva del danno.
Massime di principio
- I "motivi nuovi" introdotti in Cassazione sono ammissibili solo se funzionalmente connessi ai punti dell'impugnazione originaria; l'assenza di tale connessione rende il motivo geneticamente inammissibile.
- Il principio di correlazione impone che la contestazione formulata dall'imputazione e le conclusioni del giudice siano coerenti; tuttavia errori formali o svisti nella ricostruzione non sempre determinano pregiudizio se non incidono sulla sostanza dell'accusa o sui diritti di difesa.
- Le questioni di merito relative alla sussistenza del reato e alla responsabilità del prevenuto devono essere devolute al giudice d'appello per poter valere in sede di impugnazione; la Cassazione non riesamina fatti non dedotti nei limiti procedurali pertinenti.
- Le statuizioni sulla provvisionale in sede penale sono in larga parte discrezionali e difficilmente sindacabili in Cassazione; possono essere rimesse alla valutazione del giudice di merito e assorbite nella liquidazione definitiva del danno.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del proponente; è quindi importante valutare attentamente l'ammissibilità formale dei motivi prima di proporre impugnazione.
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