Sentenza n. 3072/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell''''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell''''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali e atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e al ripiano del pay-back per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano e ulteriori atti presupposti, deducendone l'illegittimità. Nel corso del giudizio, con memoria del 6 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di avere versato a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei singoli provvedimenti di ripiano. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il versamento effettuato dalla ricorrente in relazione alle richieste regionali di ripiano ha fatto venir meno l'utilità concreta di una pronuncia sugli atti impugnati; la prosecuzione del giudizio non avrebbe arrecato alcun vantaggio alla società. Il Collegio ha ribadito che l'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche fino alla decisione, poiché le condizioni dell'azione devono permanere sino al passaggio in decisione della controversia. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Indicato quale base normativa dell'Accordo del 7 novembre 2019 relativo ai criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e alle modalità di individuazione del relativo superamento.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia durante lo svolgimento del giudizio, fino al passaggio della causa in decisione.
- Quando sopravviene una situazione che elimina ogni utilità concreta e attuale conseguibile dal ricorrente mediante la pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse non determina di per sé l'accoglimento della domanda di annullamento, ma impone al giudice di verificare la permanenza dell'utilità concreta della decisione e, ove essa sia venuta meno, di definire il giudizio in rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →