Sentenza del 30/01/2023 n. 2775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia chiedeva la revocazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto mancante in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata (c.d. CAD) e avesse applicato il modello notificatorio della L. n. 890/1982, art. 8 (temporanea assenza/rifiuto), mentre in realtà la notifica sarebbe avvenuta regolarmente (con depositi di avvisi di ricevimento) e, in alternativa, sarebbe stato applicabile il modello dell'art. 139 c.p.c. o della L. n. 890/1982, art. 7 (consegna a persona diversa dal destinatario, es. portiere). L'Agenzia ha quindi chiesto la revoca per errore revocatorio ai sensi dell'art. 391-bis e art. 395 c.p.c., lamentando una falsa percezione dei fatti decisivi da parte della Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore dedotto dall'Agenzia non fosse un errore di fatto manifesto e incontestabile (come richiesto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), ma piuttosto una questione controversa di diritto e di valutazione delle risultanze processuali (sussunzione del caso nel paradigma dell'art. 139 c.p.c. anziché nella L. n. 890/1982, art. 8). Per tali motivi la censura è stata considerata insindacabile in sede revocatoria. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. Sentenza dichiarata inammissibile (decisione resa il 29/09/2022, depositata il 30/01/2023).
Norme richiamate
L. n. 890/1982, art. 8
Disciplina i casi (temporanea assenza del destinatario, rifiuto della ricezione, assenza/inidoneità di altre persone) in cui, per la notifica tramite servizio postale, è necessaria la prova del deposito dell'atto in ufficio postale (c.d. CAD) mediante avviso di ricevimento. La Corte ha ritenuto applicabile questo modello al caso in esame laddove si presumeva mancata consegna diretta.
L. n. 890/1982, art. 7
Regola la notifica a persona diversa dal destinatario (es. portiere). Secondo la ricorrente, in tali ipotesi la prova dell'avvenuta notifica può essere data con l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona che ha ritirato il piego, senza necessità di CAD.
art. 139 c.p.c., comma 4
Prevede la disciplina della notifica a persone diverse dal destinatario (domicilio eletto), e collegata alla possibilità che la notifica sia perfezionata mediante consegna a terzi autorizzati. La controversia riguardava se applicare questo articolo o il modello della L. 890/1982 art. 8.
art. 291 c.p.c.
Norma sulla rinnovazione della notificazione; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero i presupposti per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
art. 391-bis c.p.c.
Norma che regola l'istanza di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per determinati casi, richiamata come titolo procedurale dell'istanza presentata dall'Agenzia.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Stabilisce il vizio revocatorio per errore di fatto: deve trattarsi di un errore manifesto, consistente in una falsa percezione della realtà o svista materiale su fatti decisivi, non su questioni giuridiche controverse. La Corte ha ritenuto che il motivo prospettato dall'Agenzia non soddisfacesse questi requisiti.
Massime di principio
- Per le notificazioni tramite servizio postale, quando l'atto non viene consegnato per temporanea assenza o rifiuto, la prova del perfezionamento della notificazione richiede generalmente la produzione dell'avviso di deposito in ufficio postale (c.d. CAD); la sola prova di spedizione non è sufficiente.
- Se la notifica è stata consegnata a persona diversa dal destinatario (es. portiere) o al domicilio eletto, le regole di cui all'art. 139 c.p.c. e alla L. 890/1982, art. 7 possono trovare applicazione e la prova può consistere nell'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona che ha ritirato il piego.
- In sede di revocazione di una sentenza della Cassazione è necessario dimostrare un errore di fatto manifesto e incontestabile (art. 395 c.p.c., n. 4); non sono ammissibili questioni di diritto o valutazioni contestuali delle risultanze processuali.
- Quando si impugna una decisione per presunta incompletezza della prova di notifica, è prudente depositare tempestivamente ogni documento probatorio (CAD, avvisi di ricevimento, ricevute di spedizione) e notificare anche al difensore eletto, per attenuare rischi di inammissibilità.
- La mancata costituzione dell'intimato può comportare l'impossibilità di decidere sulle spese e indebolire la posizione dell'amministrazione che impugna, rendendo più rischiosa la riesposizione di questioni procedurali in sede di revocazione.
- La scelta del modello notificatorio applicabile (art. 139 c.p.c. vs L. 890/1982 art. 7/8) può essere oggetto di contrasto giurisprudenziale; in presenza di dubbio strategico è consigliabile acquisire e depositare sia il CAD sia gli avvisi di ricevimento per entrambe le notifiche (diretta e al portiere/difensore).
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